C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 473 del 12/07/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE MARIANTONI DIEGO (SOC. F.C. RIETI S.R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 SGS DEL 13/06/2018 (Gara: OTTAVIA – RIETI S.R.L. del 9/06/2018 – Finale Play-Off Allievi Regionali Fascia “B”)

 

RECLAMO DEL CALCIATORE MARIANTONI DIEGO (SOC. F.C. RIETI S.R.L.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.260 SGS DEL 13/06/2018 (Gara: OTTAVIA – RIETI S.R.L. del 9/06/2018 – Finale Play-Off Allievi Regionali Fascia “B”)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/05/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale il calciatore Mariantoni Diego chiede l'annullamento della squalifica di 5 gare inflittagli e/o la riduzione della stessa; esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria e privilegiata; ritenuto che appaiono parzialmente assumibili le argomentazioni del reclamante, tenuto, altresì, conto dell’entità della squalifica, che si ritiene di poter rivisitare, riportandola a parametri abitualmente utilizzati da questa Corte per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MARIANTONI Diego a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.

 

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