C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 03/11/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. MASSIMO CAPARROTTA E GIORGIO MANGIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOC. ATLETICO FIUMICINO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD SFF ATLETICO (GIÀ ASD ATLETICO FIUMICINO) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 COMMA 3 DEL CGS E 11 COMMI 1 E 3 DEL CGS, NONCHÉ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI SUOI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. MASSIMO CAPARROTTA E GIORGIO MANGIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOC. ATLETICO FIUMICINO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD SFF ATLETICO (GIÀ ASD ATLETICO FIUMICINO) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 COMMA 3 DEL CGS E 11 COMMI 1 E 3 DEL CGS, NONCHÉ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI SUOI TESSERATI ALL’EPOCA DEI FATTI.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto “Episodio di discriminazione razziale” occorso in occasione della gara ASD Atletico Fiumicino - USD Ladispoli del 21.01.2017, campionato allievi Elite e tenuto nei confronti del calciatore della squadra ospitata Omar Mendola da parte di un gruppo di giovani, non meglio identificati. Nel corso delle indagini venivano raccolti dalla Procura gli articoli apparsi su quotidiani e venivano ascoltati l’arbitro nonché i dirigenti, gli allenatori e i calciatori di entrambe le squadre. Secondo la Procura, nella gara in questione alcune persone presenti in tribuna, quali spettatori dell’ASD Atletico Fiumicino (oggi ASDSFF Atletico) rivolgevano insulti aventi carattere di discriminazione razziale nei riguardi del calciatore Omar Mendola della società Ladispoli, senza che l’arbitro rilevasse tali insulti. Anche il padre del calciatore dichiarava di aver percepito direttamente l’accaduto e che a fine gara l’allenatore dell’ASD Atletico Fiumicino, Fabio Desideri, si avvicinava al calciatore Mendola, cercando di rincuorarlo e chiedendogli scusa a nome della società. Altre dichiarazioni rilasciate da tesserati di entrambe le società confermavano l’episodio in contestazione e la società stessa, tenuto conto di quanto accaduto, poneva in essere delle iniziative volte a contrastare gli episodi di discrminazione, facendo indossare nelle ultime partite di campionato alle proprie squadre giovanili delle maglie contro il razzismo Inoltre, a parere della Procura, nel corso delle indagini, i sigg. Massimo Caparrotta (assistente di parte dell’arbitro) e Giorgio Mangione (dirigente accompagnatore), entrambi dell’ASD Atletico Fiumicino, avrebbero tenuto una condotta particolarmente reticente e non collaborativa relativamente gli accertamenti dell’identità degli autori degli insulti razziali. Medesimo comportamento avrebbe tenuto anche l’allenatore Fabio Desideri, il cui procedimento è però di competenza dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Caparrotta ed il sig. Giorgio Mangione entrambi per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS e la soc. ASD SFF Atletico (già Atletico Fiumicino) per violazione degli articoli 4 commi 1 e 3 del CGS e 11 commi 1 e 3 del CGS, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione di tale gara, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni addebitate ai suoi tesserati. Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei sigg. Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, nella quale si rilevava come gli stessi non avessero posto in essere alcuna condotta reticente e che comunque di tale reticenza non vi fosse prova negli atti di indagine. All’udienza del 19.10.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile, nonché personalmente i deferiti Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, assistiti dall’avv. Luca Albano, difensore e delegato anche della società ASD SFF Atletico. La Procura Federale deduceva di aver raggiunto un patteggiamento con la società ASD SFF Atletico, ritenendo di poter applicare alla predetta i benefici di cui all’art. 24 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta: - ASD SFF Atletico con € 500,00 di ammenda. Il Tribunale federale si riservava sulla congruità e, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione relativamente gli altri due accusati. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Massimo Caparrotta con mesi tre di inibizione; - Giorgio Mangione con mesi tre di inibizione.

La difesa dei deferiti si riportava integralmente alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento dei due accusati. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che non risulta accertato che i due deferiti avessero tenuto una condotta reticente in sede di audizione relativamente al tentativo di identificazione degli autori degli insulti razziali che risultano, invece, compiutamente provati. A ben vedere, infatti, le dichiarazioni dei due deferiti non appaiono né laconiche né tese a nascondere alcunché, tenuto anche conto del fatto che lo stesso arbitro non si era accorto degli insulti proveniente dagli spalti. Parimenti, non emergono dalle carte elementi che possono indicare che i due deferiti abbiano avuto contezza immediata degli epiteti o che abbiano inteso nascondere all’Organo Inquirente elementi di cui erano a conoscenza. I sigg. Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, dunque, andranno prosciolti da ogni addebito. Per quanto attiene la posizione della società ASD SFF Atletico, il Tribunale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, essendo acclarato il comportamento discriminatorio dei sostenitori della predetta società, e congrua la sanzione richiesta ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità della società ASD SFF Atletico condannandola alla sanzione di € 500,00 di ammenda. Di prosciogliere i sigg. Massimo CAPARROTTA e Giorgio MANGIONE dai fatti loro ascritti. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

 

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