C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 03/11/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA VALENTINI, ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA VALENTINI, ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS

 

Le società ASD Tor Sapienza e ASD Pescatori Ostia con e mail del 19.01.2017 indirizzate al Comitato Regionale Lazio facevano notare che il risultato della partita del 15.01.2017 come pubblicato sul comunicato ufficiale (2 a 3) fosse errato, sostenendo che la gara si fosse conclusa 3 a 2. L’arbitro della gara Andrea Valentini, all’uopo interpellato, confermava con e-mail del 23 gennaio 2017 che il risultato da lui indicato fosse esatto, cioè Tor Sapienza - Pescatori Ostia 2 a 3, malgrado le due società sostenessero il contrario di quanto riferito dall’ arbitro. Il Procuratore Federale Interregionale interessato della questione convocava l’arbitro Valentini Andrea il quale, in sede di audizione, con una dichiarazione ampiamente confessoria ammetteva, dopo aver esaminato le carte arbitrali esibitegli dalla procura, l’errata indicazione del risultato finale nel referto originario trasmesso al Comitato Regionale Lazio in cui riportava impropriamente la vittoria per 3 a 2 in favore della soc. Pescatori Ostia, anziché in favore della soc. Tor Sapienza. L’arbitro si scusava dell’errore commesso e sperava di non aver causato disagi alla categoria arbitrale, precisando di aver arbitrato sempre con lealtà e sportività. La Procura anche a seguito delle audizioni dei dirigenti ed allenatori delle due squadre i quali ribadivano che il risultato giusto della gara era quella della vittoria della soc. Tor Sapienza per 3 reti a 2 decideva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l’arbitro Andrea Valentini per violazione dell’ art. 1 bis comma 1 del CGS per l’ inosservanza di norme federali e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili alla attività sportiva. All’udienza del 19.10.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile, nonché personalmente il deferito alla presenza del rappresentante AIA Gianluigi Tizzano Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l’effetto che fosse sanzionati: - Andrea Valentini con n. 4 mesi di squalifica; Il sig. Valentini dichiarava di essersi accorto il giorno dopo dell’errore a che anche il proprio Organo Tecnico presente in Sezione aveva riportato il risultato errato, scusandosi nuovamente per l’accaduto e deducendo altresì di essere stato indotto in errore anche da un telefonata ricevuta da una persona non identificata qualificatasi come rappresentante AIA. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta che il risultato errato contenuto nel referto redatto da parte dell’arbitro Valentini sia stato da questi confermato con e-mail del 23.1.17 (otto giorni dopo la partita), benché sollecitato a chiarire tale dato che entrambe le società assumevano essere diverso da quello reale. Tale comportamento integra violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui tutti i tesserati sono tenuti, atteggiamento poi confermato dal comportamento non univoco né chiaro tenuto sia dinanzi l’Organo inquirente che davanti il Tribunale. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, vista la qualità del soggetto coinvolto e l’entità della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene congrua quella richiesta dalla Procura. Inoltre, non risultano indagate eventuali responsabilità di altri soggetti non compiutamente identificati (l’Organo Tecnico arbitrale presente alla partita e quello presente in Sezione nonché il soggetto qualificatosi Rappresentante AIA che avrebbe telefonato ad Andrea Valentini), che meritano un approfondimento della Procura Federale, cui si rinviano gli atti per gli accertamenti del caso. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di affermare la responsabilità del Sig. Andrea VALENTINI per le violazioni lui ascritte, condannandolo alla sanzione della squalifica per mesi quattro. Si rinvia alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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