C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 26/01/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VENDITTI RAFFAELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ ASD BOVILLE ERNICA CALCIO PER RISPONDERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VENDITTI RAFFAELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL’ART. 8 COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ ASD BOVILLE ERNICA CALCIO PER RISPONDERE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S..

 

L’allenatore Simone MAZZOCCHI, segnalava alla Procura Federale in data 29 maggio 2017, attraverso un legale di sua fiducia, l’inadempimento, della società ATLETICO BOVILLE ERNICA, per non aver provveduto al pagamento delle spettanze a lui dovute per un importo di Euro 2.121,00. Il Collegio Arbitrale, investito della questione, con decisione dell’11 gennaio 2017, pubblicata sul C.U.1/2017, condannava la Società al pagamento in favore del ricorrente della somma in questione, comunicando con raccomandata A/R del 25 marzo 2017, regolarmente pervenuta. La società non provvedeva al pagamento di detta somma, in favore del tecnico, entro i 30 giorni successivi alla notifica, come previsto dalle norme regolamentari. In data 6 luglio 2017, la società ATLETICO BOVILLE ERNICA si fondeva con la società FCD ALVITO, e da questa fusione veniva creta la società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO. Le violazioni in argomento sono imputabili al presidente pro-tempore, in carica al momento in cui veniva commessa la violazione, ovvero al sig. VENDITTI Raffaele, in carica al 13/12/2016, nonché attuale presidente della nuova società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO. La Procura, ritenendo che i fatti sopra denunciati evidenziavano comportamenti in violazione delle norme regolamentari dei soggetti indicati in epigrafe, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. VENDITTI Raffaele e la società ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 18 gennaio 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura si riporta all’atto di deferimento, chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: - VENDITTI Raffaele, inibizione mesi 6 (sei) - ASD BOVILLE ERNICA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., n°1 punto di penalizzazione nonché l’ammenda di Euro 600,00.

Il Tribunale, dopo aver esaminato nei dettagli i documenti in possesso, si è reso conto che le sanzioni proposte dalla Procura sono da ritenersi congrue, tenuto conto delle violazioni regolarmente poste in essere dai deferiti di cui in oggetto. Pertanto, visto quanto sopra DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di infliggere, pertanto, al Sig. VENDITTI Raffaele l’inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art.19, lettera h) del C.G.S, nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società A.S.D. BOVILLE ERNICA CALCIO, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato di Prima Categoria, ai sensi dell’art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l’ammenda di Euro 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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