C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 26/01/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS , IN RELAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11 DELLE NOIF E ALL’ART.8 COMMI 9 E 10 DL CGS E DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CGS, PER IL COMPORTAMENTO OMISSIVO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS , IN RELAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMA 11 DELLE NOIF E ALL’ART.8 COMMI 9 E 10 DL CGS E DELLA SOCIETÀ U.S. PALESTRINA 1919, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CGS, PER IL COMPORTAMENTO OMISSIVO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE.

 

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale facente funzione, in riferimento agli atti relativi al procedimento disciplinare riguardante il mancato pagamento da parte della società U.S. PALESTRINA 1919 di 3.000,00 Euro in favore del calciatore MUCCIARELLI Marco, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione della C.A.E. della LND, hanno preliminarmente rilevato che, dopo la notifica della C.C. la società avvisata, riscontrava di aver ricevuto la notifica della stessa in data 27 ottobre 2017 e nel contempo richiedeva copia integrale degli atti del procedimento all’indirizzo PEC della società US PALESTRINA 1919. La Procura rilevava, che dopo la ricezione degli atti, i soggetti avvisati non hanno richiesto di essere sentiti e non hanno depositato memorie difensive, entro i termini loro assegnati. Ciò premesso, la Procura ha acquisito vari documenti costituenti fonte di prova: nota dell’avvocato di fiducia del calciatore MUCCIARELLI Marco del 15 giugno 2017, acquisita dalla procura in pari data; decisione del 17 ottobre 2016, pubblicata sul C.U. n.22 di pari data, in cui la Commissione Accordi Economici presso la LND accoglieva il ricorso in questione, condannando la società U.S. PALESTRINA 1919, al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 3.000,00. La predetta decisione della CAE presso la LND, veniva comunicata alla società mediante spedizione raccomandata A/R dal quale si attesta la regolare notifica della stessa in data 25 ottobre 2016. La società U.S. PALESTRINA 1919 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale. La procura ha ritenuto, per i fatti sopra riportati, che i comportamenti dei soggetti indicati in premessa sono stati effettuati in violazione della normativa federale ed esattamente il Presidente CRISTOFARI Augusto e la società US PALESTRINA 1919 vengono pertanto deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale per le valutazioni relative.

La Società deferita non ha fatto pervenire giustificazioni e non ha partecipato alla riunione fissata, per la discussione del deferimento, dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 25 gennaio 2018. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, ha richiesto l’affermazione delle responsabilità dei deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte ed ha richiesto la sanzione di n.1 punto di penalizzazione in classifica nonché l’ammenda di Euro 900,00 a carico della Società e l’inibizione di n.6 mesi a carico del presidente della stessa. Ritiene, il Tribunale Federale Territoriale documentalmente provato l’addebito ed, in assenza di difesa da parte degli incolpati, considera congrue le richieste della Procura Federale. Tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e di infliggere, pertanto, al Sig. CRISTOFARI Augusto l’inibizione di n.6 mesi a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art.19, lettera h) del C.G.S, nonché la penalizzazione di n.1 punto in classifica alla Società U.S. PALESTRINA 1919 SSDARLD, da scontare nella Stagione in corso nel Campionato di Prima Categoria, ai sensi dell’art.18, lettera g) del C.G.S., oltre che l’ammenda di Euro 900,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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