C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 258 del 26/01/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SALVATORE ALAIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. SALVATORE ALAIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD CROSS ROADS CALCIO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI.
Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto “Memoria difensiva sottoscritta dal Presidente della Società ASD Cross Roads Calcio e prodotta nell’ambito del procedimento di reclamo proposto dinanzi al G.S. della Delegazione Provinciale di Roma, contenente espressioni lesive della reputazione dell’istituzione”, relativo alla nota datata 14.11.17 inviata all’Ufficio dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma. In detto reclamo, sottoscritto dal sig. Salvatore Alaia, all’epoca dei fatti presidente della Soc. ASD Cross Roads Calcio, si proponeva gravame avverso la regolarità della gara ASD Cross Roads Calcio / AA.CC.N.C. Rebibbia disputata in data 28.10.17 e valida par il Campionato Provinciale Juniores Under 18 - gir. B stagione sportiva 2017/18. Secondo la Procura, tale atto conterrebbe espressioni e frasi gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri della L.N.D. e, più in generale, dell’istituzione federale nel suo complesso intesa; più precisamente per aver nel narrato dell’anzidetta missiva letteralmente affermato: “(…) questa INCRESCIOSA situazione si ripete ad ogni gara e vengono meno i fondamentali criteri di garanzia da parte della federazione (...) il fatto è diventato di ordinaria amministrazione e la L.N.D. si rende complice di tali avvenimenti senza prendere alcun provvedimento (...)”. Inoltre, secondo l’Organo inquirente, il sig. Salvatore Alaia, oltre aver gettato discredito sull’operato della L.N.D., avrebbe addirittura evocato la sussistenza di una dolosa complicità da parte di quest’ultima nella reiterata inosservanza, a proprio dire, ad opera della società AA.CC.N.C. Rebibbia di quanto previsto dal C.U. n.1/LND del 5.7.17 in ordine alla possibilità per ciascuna società partecipante al Campionato Provinciale Juniores - Under 18 (C.R. Lazio) stagione sportiva 2017/18 di schierare in campo al massimo 4 fuori quota. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Salvatore Alaia, all’epoca dei fatti presidente della soc. ASD Cross Roads Calcio, per violazione dell’art.1 bis comma 1 e 5 del CGS e a carico della soc. ASD Cross Roads Calcio per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2 del CGS per le violazioni addebitate al suo presidente all’epoca dei fatti. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 25 gennaio 2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre in rappresentanza dei deferiti sono presenti l’Avv. Tania Di Gregorio e l’Avv. Barbara D’Angelo.
La Procura Federale, prima dell’inizio del dibattimento, deduceva di aver raggiunto un patteggiamento in relazione ad entrambe le posizioni quella del Presidente, Sig. Salvatore Alaia, e della Società ASD Cross Roads Calcio, ritenendo di poter applicare ai predetti i benefici di cui all’art. 23 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta gli stessi: - Salvatore ALAIA, sanzione finale di 20 (venti) giorni di inibizione; - ASD CROSS ROADS CALCIO, ammenda di Euro 600,00. Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, ritenendo congrue le sanzioni proposte e concordate, dichiara la chiusura del procedimento e DISPONE Di applicare, visto l’art.23 del C.G.S., l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. ALAIA Salvatore, Presidente della Società ASD Cross Roads Calcio, a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ai sensi dell’art.19, lettera h) del C.G.S, nonché l’ammenda di Euro 600,00 a carico della Società ASD Cross Roads Calcio. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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