C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA E DEL SUO PRESIDENTE RINALDO SANTORI PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS E DELL’ARTICOLO 1 BIS COMMA 1 CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA E DEL SUO PRESIDENTE RINALDO SANTORI PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS E DELL’ARTICOLO 1 BIS COMMA 1 CGS.

 

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 5 giugno 2017 ha deferito al Tribunale Federale Territoriale del Lazio la società ASD Corneto Tarquinia ed il suo presidente Sig. Rinaldo Santori per le violazioni esposte in epigrafe. L’Organo requirente, compulsato da un esposto presentato dalla società Tarquinia Calcio, contesta alla società ed al tesserato la pubblicazione e divulgazione di un volantino pubblicitario, tramite il profilo Facebook e la diffusione pubblica, con il quale si offrivano alle famiglie che avessero iscritto i propri figli nelle squadre del Corneto Tarquinia il rimborso del 50% di quanto già pagato per l’iscrizione in altra società fino ad un massimo di € 150,00 previa esibizione della relativa ricevuta. Il Presidente della società deferita, sentito dalla Procura, aveva confermato la paternità dell’iniziativa, che però non aveva portato ad alcuna nuova iscrizione, smentendo recisamente che si fosse trattato di un tentativo di sottrarre ad altre società federali calciatori già tesserati, in quanto in quel periodo (Ottobre) i tesseramenti erano già chiusi, sostenendo invece che si trattasse di una campagna tesa ad avvicinare al calcio giovani che avevano optato per altri sport. La Procura Federale, accertati i fatti, riteneva sussistente la violazione ascritta al Presidente ed alla società per responsabilità diretta e provvedeva quindi al deferimento nei termini indicati. La società ed il tesserato deferito facevano pervenire nei termini memoria difensiva nella quale ribadivano l’assoluta buona fede nel loro comportamento, confermato dai numerosi premi disciplina e riconoscimenti di lealtà sportiva conseguiti in oltre 25 anni di attività e ribadendo l’assoluta arbitrarietà della considerazione relativa all’intenzione di sottrarre ad altre società federali soggetti già tesserati, rilevando come nel volantino pubblicitario non si parlasse mai di calciatori o di tesserati federali, ma genericamente di giovani, evidentemente riferendosi a praticanti altri sport. Nell’udienza le parti ribadivano le proprie posizioni e la Procura Federale chiedeva l’irrogazione di una sanzione di mesi tre di inibizione a carico del Presidente Santori e di € 450,00 di ammenda per la società. I deferiti richiedevano il proscioglimento di ogni incolpazione. Ritiene il Tribunale che il deferimento sia fondato ma che le sanzioni richieste siano eccessive. Va innanzitutto premesso che non si ravvedono intenti lucrativi da parte della società in quanto, piuttosto, si offriva un rimborso non insignificante a chi avesse già pagato una retta di iscrizione presso altre società. Così come non può essere censurata, in radice, un’attività pubblicitaria che magnifichi l’attività, in modo anche innovativo, in quanto tale è lo scopo delle inserzioni pubblicitarie che debbono colpire con la loro originalità e con approccio accattivante il potenziale utilizzatore dei servizi offerti. Va invece censurato il messaggio potenzialmente aggressivo nei confronti di altre società federali, sia quando metta in cattiva luce l’attività svolta, denigrandone i contenuti, sia quando miri a persuadere tesserati ad abbandonare la società di appartenenza per passare ad altra. Nel caso di specie il messaggio della società Corneto Tarquinia è da censurare nella parte in cui, anche sottintendendolo, si rivolge a tesserati di altre società federali, in quanto non si può aderire alla tesi difensiva che non vengono nominati esplicitamente “calciatori” e società federali, poiché nel caso per rendere lecito il messaggio si sarebbe dovuto “esplicitamente” escludere che il beneficio offerto riguardasse giovani già tesserati con altre società. Non a caso nel messaggio si pongono varie condizioni per ottenere il beneficio ma non si fa menzione dell’esclusione di giovani già tesserati federalmente con altra società. Alla luce di queste considerazioni appare equo fissare le sanzioni come da dispositivo, perimetrato l’atteggiamento dei deferiti più come omissivo che commissivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle incolpazioni reciprocamente ascritte nell’atto di deferimento e per l’effetto di applicare alla società Corneto Tarquinia l’ammenda di € 100,00 ed al Sig. Rinaldo Santori, presidente della stessa, l’inibizione di giorni 30. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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