C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD REAL THEODICEA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS, DEL SIG. GIANNANDREA ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS 1 COMMA CGS E 1 BIS COMMA 3 CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD REAL THEODICEA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS, DEL SIG. GIANNANDREA ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS 1 COMMA CGS E 1 BIS COMMA 3 CGS.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letta la relazione ed i relativi allegati del collaboratore della procura Federale relativa al procedimento disciplinare n. 493pfi 16-17, ritiene che dagli accertamenti e dalle prove testimoniali raccolte, calciatori e dirigenti della Real Theodicea, emergerebbero elementi e circostanze che consentirebbero una valutazione univoca a dimostrare che il Sig. D’Amico Antonio, con la sua condotta avrebbe violato le norme federali per aver svolto nel corso della stagione 2016-2017 la funzione di prestanome a favore del Sig. De Maria Michele. La Procura Federale ritiene che a seguito della documentazione raccolta, comprensiva delle audizioni dei soggetti coinvolti e rilievi fotografici, ci siano validi elementi perché la società Real Theodicea venga deferita al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS ed il Sig. Giannandrea Antonio, quale vice presidente e legale rappresentante della Real Theodicea, per vioazione dell’art. 1 bis 1 comma. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 31 agosto 2017 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

Il Sig. D’Amico Antonio faceva pervenire memoria difensiva a mezzo del proprio difensore, Avv. Giannichedda, eccependo che il proprio assistito già risultava deferito presso il competente organo tecnico. La Real Theodicea ed il Sig. Giannandrea Antonio, legale rappresentante della società, non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, constatava che la posizione del Sig. D’Amico Antonio non risultava tra i soggetti deferiti dalla procura federale e pertanto non giudicabile, a questo punto si procedeva a dare inizio alla discussione. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: Real Theodicea: € 900,00 di ammenda; Giannandrea Antonio: 6 mesi d’inibizione. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, della richiesta del Sig. De Maria Michele dell’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo però comminabile una sanzione economica leggermente inferiore in considerazione delle difficoltà in cui si trova la società deferita. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: Real Theodicea: ammenda € 400,00; Giannadrea Antonio: 6 mesi d’inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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