C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, ASD MONTE S. GIOVANNI CAMPANO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, USD ARCE 1932 PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, ASD MONTE S. GIOVANNI CAMPANO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, USD ARCE 1932 PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letta la documentazione istruttoria relativa al procedimento disciplinare n. 513pfi 16-17, e rilevato che a seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini nessuna “memoria difensiva o richiesta di audizioni è stata presentata da parte delle società deferite indicate in oggetto“. E’ stato accertato dalla Procura che alcuni tesserati delle società deferite, in particolare Lisi Daniele e Fiorni Stefano del Morolo Calcio, Valenti Damiano del Monte S. Giovanni Campano e Mizzoni Alessio dell’Arce 1932 avrebbero svolto attività di allenatori senza patentino presso altre società del Frosinate affiliate ad enti privati di promozione sportiva, circostanze peraltro in parte confermate dagli stessi in sede di audizione presso la Procura Federale. L’attività di indagine della procura federale originariamente coinvolgeva anche altri tesserati le cui posizioni però sono state archiviate su richiesta della Procura Generale dello Sport in data 17 marzo 2017 mentre per i tesserati oggetto del presente deferimento la Procura federale non ha ritenuto di condividere la richiesta di archiviazione. La Procura Federale Interregionale ritiene che a seguito della documentazione raccolta, comprensiva delle audizioni dei soggetti coinvolti, ci siano validi elementi perché le società in epigrafe vengano deferite al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO per violazione dell’art. 4 comma 2 del CGS. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 31 agosto 2017 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. L’USD Arce 1932 presentava memoria difensiva e presenziava alla riunione tramite il proprio delegato Sig. Germani Giorgio. Quest’ultimo confermava quanto riportato nella memoria difensiva ed in particolare ribadiva l’assoluta buona fede della società che, verificato che il Sig. Mizzoni Alessio non risultasse tesserato per nessun’altra società affiliata alla FIGC – LND, altro non avrebbe potuto fare in quanto impossibilitati a verificare eventuali tesseramenti presso entri privati. La ASD Morolo Calcio ed ASD Monte San Giovanni Campano non facevano pervenire memoria difensiva ne presenziavano alla riunione. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, procedeva a dare inizio alla discussione. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo: ASD Morolo Calcio: € 900,00 di ammenda; USD Arce 1932: € 900,00 di ammenda; ASD Monte San Giovanni Campano: € 900,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell’attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, delle richiesta dei tesserati coinvolti dell’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., ritiene emergere quanto contestato alle società deferite, ritenendo però comminabile una sanzione economica minima in considerazione delle difficoltà oggettive di verifica, trattandosi di circuiti privati estranei alla FIGC – LND, a carico delle società deferite. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni: ASD Morolo Calcio: € 100,00 di ammenda; USD Arce 1932: € 100,00 di ammenda; ASD Monte San Giovanni Campano: € 100,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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