C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 02/03/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SALVATORE POTENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SALVATORE POTENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S..
Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto “Condotta del sig. Ferraris Simone e del sig. Potente Salvatore, i quali hanno rivolto commenti offensivi nei confronti della soc. History Roma 3Z 1983, oltre che di organi federali, tramite il proprio profilo Facebook”, in seguito alla nota del 21.6.17 inviata dalla soc. History Roma 3Z 1983 agli inquirenti. Secondo la Procura, a margine di quanto pubblicato sul C.U. CRL Calcio a 5 n. 333 del 28.4.17, con cui il Giudice Sportivo dichiarava l’inammissibilità di un reclamo proposto dalla Polisportiva Vigor Perconti nei confronti della soc. History Roma 3Z 1983, i sigg. Simone Ferraris e Salvatore Potente pubblicavano su Facebook commenti offensivi. In particolare, il sig. Salvatore Potente avrebbe pubblicato le seguenti frasi: “Campionati falsati, punti regalati, scontri diretti che definire condizionati è poco, ma tanto non andrete da nessuna parte, voi e il vostro viscidume (…). C’è solo da vergognarsi. HR 3Z MERDE”; (…); Combatteremo (…) contro il lerciume che sfortunatamente si nasconde dietro ogni angolo, contro tutti e tutto ma con la consapevolezza che noi (…) possiamo camminare a testa alta perché i nostri traguardi, le nostre vittorie, ce le siamo guadagnate con sacrificio e cuore”. Con la condotta su esposta, secondo l’Organo inquirente, il sig. Salvatore Potente, oltre aver gettato discredito su persone e società operanti nell’ambito della F.I.G.C., avrebbe anche addensato ombre e sospetti sul regolare svolgimento del Campionato di Calcio a 5 Under 21 CR L Lazio, facendo allusioni a situazioni di favore che avrebbero avvantaggiato la soc. ASD History Roma 3Z 1983, con nocumento per l’immagine e la credibilità dell’intero movimento dilettantistico altre che del CR Lazio e della F.I.G.C.. La Procura riferiva, inoltre, che sia il sig. Simone Ferraris (il quale avrebbe pubblicato su Facebook la frase “3Z merde, mo denunciatemi ridicoli”) che la soc. ASD C. Torraccia Roma Futsal definivano le loro posizioni ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S.. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Salvatore Possente, all’epoca dei fatti calciatore della soc. ASD C. Torraccia Roma Futsal, per violazione dell’art.1 bis comma 1.
Il Tribunale acquisiva il C.U. N. 111/AA FIGC, con cui veniva reso noto l’accordo ex art. 32 sexies CGS relativo al sig. Simone Ferraris (10 giorni di squalifica) e alla soc. ASD Casal Torraccia (€ 200,00 di ammenda). Alla riunione indetta per il giorno 1 marzo 2018, dal Tribunale Federale Territoriale, è presente, per la Procura Federale l’Avvocato Francesco Bevivino, mentre, per i deferiti sono presenti l’Avv. Luigi Maria Pagliani ed il calciatore deferito Salvatore Potente. La Procura Federale, rileva che negli atti del deferimento è indicato, per mero errore materiale, il cognome Possente, anziché Potente. Preliminarmente, l’Avv. Pagliani, insieme al calciatore deferito, propone di definire il procedimento con l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.23 del C.G.S.. La sanzione viene così determinata, nel seguente modo: Sanzione base: squalifica di n°5 giornate, diminuita, ai sensi dell’art.23 del C.G.S. nella misura di un terzo, pari a n°2 giornate; Sanzione finale: squalifica di n°3 giornate, da scontare nel campionato di competenza. Il rappresentante della Procura Federale, presta il consenso e le parti producono accordo sottoscritto nonché fotocopia del documento d’identità del calciatore. Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta corretta la quantificazione della sanzione, non emergendo dagli atti elementi che possano condurre al proscioglimento del deferito DELIBERA Di applicare, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., al calciatore POTENTE Salvatore, la sanzione della squalifica per n°3 gare da scontare nel campionato di competenza. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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