C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 321 del 09/03/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VALERIO BIANCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMA 1 E 7 N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. VALERIO BIANCHI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMA 1 E 7 N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOC. ASDPOL. REAL PIEDIMONTE S. GERMANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare relativo la mancata partecipazione della squadra della ASDPOL Real Piedimonte S. Germano in occasione della gara prevista il 4.5.17 con la soc. Ponza, valevole per il campionato di 2^ categoria per la stagione sportiva 2016/2017. Secondo la Procura, la ASDPOL Real Piedimonte S. Germano, ometteva di recarsi a Ponza per disputare tale gara, sulla considerazione che la stessa, al di là del risultato, fosse ininfluente ai fini della classifica finale del girone. Il presidente della società, il sig. Valerio Bianchi, avrebbe quindi violato il principio di lealtà, correttezza e probità per non aver impedito tale mancata partecipazione o, comunque, per non essersi attivato affinché la squadra disputasse la gara e, inoltre, perché non avrebbe risposto alle convocazioni della Procura senza addurre alcuna giustificazione. Con le condotte su esposte, secondo l’Organo inquirente, il sig. Valerio Bianchi, avrebbe violato gli obblighi dettati dal C.G.S. e dai regolamenti federali che costituiscono baluardi a tutela della regolarità delle competizioni. Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Valerio Bianchi, all’epoca dei fatti Presidente della soc. ASDPOL Real Piedimonte S. Germano, per violazione dell’art.1 bis comma 1 e 3 C.G.S. in relazione all’art. 53 comma 1 e 7 N.O.I.F. nonché la soc. ASDPOL Real Piedimonte S. Germano per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.. All’udienza dell’1.3.2018, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione relativamente gli altri due accusati. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Valerio Bianchi con mesi 6 (sei) di inibizione; - la ASDPOL Real Piedimonte S. Germano con ammenda di € 500,00.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, risulta che la mancata partecipazione della squadra della società deferita alla partita del 4.5.17 con la soc. Ponza, valevole per il campionato di 2^ categoria per la stagione sportiva 2016/2017, non sia stata dovuta a errori o a cause di forza maggiore e che il presidente della ASDPOL Real Piedimonte S. Germano non abbia impedito tale evento né si sia attivato per far disputare l’incontro. Ciò in violazione all’art.53 delle N.O.I.F. che prescrive per le società “l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate” . Ugualmente, emerge per tabulas la mancata risposta del sig. Valerio Bianchi alle convocazioni della Procura Federale. Tali comportamenti integrano violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti e da tale violazione deriva anche la responsabilità diretta della società deferita. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, vista la qualità del soggetto coinvolto e l’entità delle condotte oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene congrue quelle richieste dalla Procura. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Valerio Bianchi, alla sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), e la società ASDPOL Real Piedimonte S. Germano alla sanzione di € 500,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica

 

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