C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 331 del 16/03/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI LORENZO DANTIS E RICCARDO BELGIANNI, ENTRAMBI DELLA SOC. ASD LAVINIO CAMPOVERDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. GIUSEPPE GALLOTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DEL DIRIGENTE SIG. GIUSEPPE COMBERIATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ LAVINIO CAMPOVERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AISENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI LORENZO DANTIS E RICCARDO BELGIANNI, ENTRAMBI DELLA SOC. ASD LAVINIO CAMPOVERDE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. GIUSEPPE GALLOTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E DEL DIRIGENTE SIG. GIUSEPPE COMBERIATI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ LAVINIO CAMPOVERDE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AISENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

Il Delegato Provinciale della FIGC di Latina ha trasmesso alla Procura Federale gli atti della gara Borgo Podgora 1950 – Lavinio Campoverde del 2/12/2016, Campionato Juniores Provinciale, per gli accertamenti in ordine alla condotta della soc. Lavinio Campoverde per non aver consentito all’arbitro della gara l’identificazione di un proprio tesserato, in occasione dell’incontro in questione. Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti delle attività di indagine di cui sopra e la relazione finale, redatta dai collaboratori incaricati, hanno rilevato che tra i vari atti assumono particolare rilevanza le distinte di gara della società Lavinio Campoverde, relative agli incontri che vanno dal 23 ottobre 2016 al 18 dicembre 2016, copia del referto arbitrale della gara in questione, copia del C.U. n.26 del 17/12/2016, copia del tesseramento dei calciatori Cavicchioli Fabio e Dantis Lorenzo, immagini fotografiche dei predetti calciatori e l’audizione dei soggetti coinvolti nella vicenda. In particolare e preliminarmente sono stati ascoltati il presidente e dirigente accompagnatore, due calciatori della società Borgo Podgora 1950, il sig. Mario Reale, arbitro della gara incriminata, i calciatori Riccardo La Bella, Riccardo Belgianni, Lorenzo Dantis ed il dirigente accompagnatore dell’ASD Lavinio Campoverde, dir. Giuseppe Gallotti. La Procura pone altresì in evidenza la mancata presentazione all’audizione, nonostante formale convocazione in due occasioni del sig. Giuseppe Comberiati, tesserato per la soc. Lavinio Campoverde, quale dirigente allenatore. Da un attento esame dell’attività istruttoria sono emersi i seguenti comportamenti; il calciatore Lorenzo Dantis ha violato i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art.1 bis comma 1 del CGS, in quanto al termine dell’incontro in argomento si è allontanato dall’impianto di gioco, impedendo così all’arbitro, che lo aveva più volte richiamato, di effettuarne l’ulteriore riconoscimento personale, così come richiesto dal dirigente accompagnatore ufficiale della squadra avversaria.

Tra l’altro, il predetto calciatore, ha posto in essere un comportamento reticente e del tutto non collaborativo in occasione dell’audizione disposta dalla Procura Federale (anche rappresentando circostanze rivelatesi del tutto inveritiere) e così impedendo di fatto l’accertamento circa l’identificazione del giocatore che ha indossato la maglia n.1 della propria società, in occasione della medesima gara. Il dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Gallotti, firmatario della distinta della gara in questione ha violato anch’egli i principi stabiliti nell’art.1 bis comma 1 del CGS per non aver impedito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore, al Dantis di allontanarsi dall’impianto di gioco evitando in tal modo una nuova identificazione del calciatore. Anche il predetto dirigente in sede di audizione dinanzi alla Procura ha mantenuto lo stesso comportamento del calciatore Dantis (rappresentando circostanze rivelatesi inveritiere). Lo stesso comportamento è stato assunto, sempre dinanzi alla Procura, dal capitano della squadra Riccardo Belgianni, violando in tal modo la norma di cui all’art.1 bis comma 1 del CGS. Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i calciatori Lorenzo Dantis e Riccardo Belgianni, il dirigente accompagnatore Giuseppe Gallotti ed il dirigente allenatore Giuseppe Comberiati e la società ASD Lavinio Campoverde per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe. Alla riunione indetta per il giorno 15 marzo 2018 è presente per la Procura Federale l’Avv. Anna Maria De Santis, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, ponendo in evidenza il comportamento reticente da parte di tutti i deferiti, che avrebbero dichiarato il falso, anche in sede di audizione e chiede, per i predetti, le seguenti sanzioni: - DANTIS Lorenzo n°9 giornate di squalifica; - GALLOTTI Giuseppe n°4 mesi di inibizione; - BELGIANNI Riccardo n°9 giornate di squalifica; - COMBERIATI Giuseppe n°4 mesi di inibizione; - ASD LAVINIO CAMPOVERDE Euro 1.200,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale Territoriale, pur riconoscendo la responsabilità dei deferiti, per le violazioni regolamentari loro ascritte, non può comunque non tener presente che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere, lievemente ridimenzionate, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi simili. Detto ciò, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari indicate in epigrafe, comminando le seguenti sanzioni: - DANTIS Lorenzo n°6 giornate di squalifica; - GALLOTTI Giuseppe n°2 mesi di inibizione; - BELGIANNI Riccardo n°5 giornate di squalifica; - COMBERIATI Giuseppe n°2 mesi di inibizione; - ASD LAVINIO CAMPOVERDE Euro 700,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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