C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 424 del 18/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE GUARDIGLI ALEX, ALL’ EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO ENEA POMEZIA PER VIOLAZIONE DELL’ ART,1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ ATLETICO ENEA POMEZIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE GUARDIGLI ALEX, ALL’ EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO ENEA POMEZIA PER VIOLAZIONE DELL’ ART,1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ ATLETICO ENEA POMEZIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, a seguito della nota del Comitato Regionale Lazio, inviata alla Procura Federale in data 10/02/2017, e della nota del Presidente dello stesso Comitato Regionale Lazio AIA del 3 febbraio 2017 e della nota del Presidente della sezione AIA di Aprilia del 2 febbraio 2017, la Procura stessa ha esperito le opportune indagini, relativamente alla condotta del calciatore Guardigli Alex, tesserato per la società Atletico Enea Pomezia, che ha inviato un messaggio privato, mediante il social network Facebook/Messenger dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro sig. Riccardo Teodoli. Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti quali il referto arbitrale relativo alla gara Atletico Enea Pomezia - Montespaccato del 29/12/2017, Campionato di Terza categoria provincia di Roma, diretta dall’arbitro Teodoli e che, nell’occasione, il calciatore in argomento, al termine della gara, si toglieva la maglia da gioco e andava incontro all’arbitro e gli pronunciava gravi e ripetute offese e minacce. La Procura, nel corso delle indagini ha acquisito gli sceenshoot dei messaggi inviati dal profilo del social network “Messenger“, avente denominazione “Alex Er Chiave Guardigli“ ed indirizzati all’arbitro Teodoli dal chiaro contenuto di intento intimidatorio e gravemente offensivo ed irriguardoso. La Procura ha accertato che l’autore dei messaggi è stato senza ombra di dubbio il calciatore Guardigli Alex, in quanto il contenuto degli stessi si pongono in stretta correlazione con il comportamento assunto dal calciatore nei confronti dell’arbitro in occasione della gara in questione. Alla luce di quanto sopra la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Guardigli Alex per la violazione dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. e la società ASD Atletico Enea Pomezia, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per gli addebiti mossi al calciatore di cui sopra. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17/05/2018, è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il Sig. Santucci Raffaele, Presidente della Società Atletico Enea Pomezia.

La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo le seguenti sanzioni: - Guardigli Alex, squalifica n°3 mesi; - ASD Atletico Enea Pomezia, ammenda Euro 200,00. Il Sig. Santucci, prende la parola sostenendo di essere rimasto basito allorché ha saputo del deferimento, poiché non era a conoscenza di quanto riportato sul social network dal calciatore. Precisa che il Guardigli non si presente ormai da diverso tempo al campo di giuoco. Questo Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione in atti, si è reso conto che le proposte di sanzione avanzate dalla Procura Federale sono da considerarsi congrue rispetto ai comportamenti posti in essere dai deferiti. Ciò detto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni: - Guardigli Alex, squalifica n°3 mesi; - ASD Atletico Enea Pomezia, ammenda Euro 200,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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