C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 12/09/2017 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ENRICO MARGARITONDO, PRESIDENTE DELLA S.S.D.FUTBOLCLUB S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 41, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ENRICO MARGARITONDO, PRESIDENTE DELLA S.S.D.FUTBOLCLUB S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 41, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.
Il presente procedimento disciplinare trae origine dal comportamento del Sig. Franco Rofena (allenatore della S.S.D. Futbolclub s.r.l.) il quale, al termine della gara Futbolclub - De Rossi disputata il 20/11/2016 (categoria Giovanissimi Regionali), avrebbe contattato due calciatori della Società De Rossi, al fine di convincerli a tesserarsi per la Futbolclub. Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni del Presidente della S.S.D. Polisportiva De Rossi (Sig. Giorgio Quadrini), di due dirigenti del De Rossi (Andrea Vischetti e Francesco Saverio Palazzini), dell’allenatore di tale Società (Alessandro Coletta) e dei giocatori, sempre, del De Rossi (Cristian Nazzaro e Francesco Delle Donne). Dal verbale di audizione del calciatore Cristian Nazzaro emergeva che lo stesso, al termine della gara Futbolclub - De Rossi del 20/11/2016, mentre stava uscendo dal terreno di gioco, veniva avvicinato dall’allenatore della Futbolclub (Franco Rofena), il quale, avendo apprezzato le qualità tecniche del calciatore, lo esortava ad andare a giocare con la propria squadra ed invitandolo a parlarne, anche con il calciatore Francesco Delle Donne, affinché facesse altrettanto; rientrato nello spogliatoio, il Nazzaro, riferiva la predetta comunicazione sia al compagno di squadra Delle Donne che al dirigente accompagnatore Francesco Palazzini. Dal verbale di audizione del calciatore Francesco Delle Donne, emergeva che lo stesso, al termine della gara in oggetto, veniva avvicinato, nello spogliatoio, dal proprio compagno di squadra Cristian Nazzaro, il quale gli faceva presente che l’allenatore della squadra avversaria, favorevolmente impressionato dalla sua prestazione sportiva, lo aveva invitato a chiedere se (Delle Donne) fosse stato disponibile a trasferirsi alla Società Futbolclub. Dal verbale di audizione del dirigente, Francesco Saverio Palazzini, emergeva che, al termine della gara summenzionata, questi, mentre conversava, nello spogliatoio, con i due allenatori della Società (Coletta e Vischetti), veniva avvicinato dal calciatore Francesco Delle Donne, il quale li informava che l’allenatore della squadra avversaria aveva chiesto al Nazzaro se avesse avuto intenzione di trasferirsi al Futbolclub; analoga richiesta doveva essere formulata, sempre dal Nazzaro al proprio compagno di squadra Delle Donne. A seguito di ciò il dirigente Palazzini ed i due allenatori Coletta e Vischetti uscivano dallo spogliatoio e si recavano dal Sig. Rofena per chiedere spiegazioni di ciò; a precisa richiesta del Coletta, il Rofena confermava di aver parlato, poco prima, con il Nazzaro e di avergli chiesto se aveva piacere di passare al Futbolclub, avendone apprezzato, durante la gara, la prestazione sportiva; confermava, altresì, di aver chiesto al Nazzaro di riferire al compagno di squadra Delle Donne se avesse avuto interesse a trasferirsi alla Società Futbolclub. Il Coletta faceva notare al Rofena la scorrettezza di tale comportamento e lo invitava a parlare con i dirigenti della Polisportiva De Rossi, ma il Rofena, per tutta risposta, affermava che ciò era la prassi comune nel calcio giovanile e che loro avrebbero recepito detto comportamento in futuro, essendo, ancora, troppo giovani. Dal verbale di audizione dell’allenatore Alessandro Coletta emergeva che quest’ultimo, al termine della gara summenzionata, notava che il calciatore Cristian Nazzaro si intratteneva a parlare con l’allenatore della squadra avversaria (Franco Rofena). Successivamente, giunto nello spogliatoio, il Coletta, vedendo il proprio giocatore Francesco Delle Donne molto scosso, gli chiedeva le ragioni di ciò; quest’ultimo, gli riferiva di essere stato avvicinato, poco prima, dal compagno di squadra Nazzaro, il quale gli comunicava che, a sua volta, era stato avvicinato dall’allenatore del Futbolclub, interessato a far tesserare, entrambi i calciatori, per la Futbolclub. A seguito di ciò, l’allenatore Coletta si recava, con il vice allenatore Andrea Vischetti e con il dirigente accompagnatore Francesco Palazzini dal Sig. Rofena per avere chiarimenti in merito. Quest’ultimo ammetteva di aver parlato, a fine gara, con il Nazzaro per sondare la sua disponibilità a trasferirsi presso la Società Futbolclub ed a seguito delle rimostranze del Coletta rispondeva che il sistema funzionava così. Tutto ciò premesso, la Procura Federale CONSIDERATO che il Sig. Franco Rofena, presentava istanza ex art. 32 sexies C.G.S., chiedendo di concordare la sanzione, per cui tale posizione veniva stralciata dal presente procedimento DEFERIVA il Sig. Enrico Margaritondo Presidente della S.S.D. Futbolclub s.r.l. per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico; la S.S.D. Futbolclub s.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S.. Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei deferiti, nella quale si rilevava come non fosse configurabile l’illecito, in quanto l’allenatore Rofena aveva agito in proprio e non per la società e comunque, in via gradata, che fosse solo configurabile solo la responsabilità oggettiva, da sanzionarsi con ammenda di modesta entità, come da precedenti giurisprudenziali. All’udienza del 7.9.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Maurizio Gentile, nonché l’avv. Claudia Salvador per i deferiti e personalmente il sig. Enrico Margaritondo. Il Tribunale federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Enrico Margaritondo con mesi sei di inibizione; - società SSD Futbolclub S.r.l. con € 750,00 di ammenda. La difesa dei deferiti rilevava che il presidente non poteva avere sotto controllo ogni minima situazione inerente la società e comunque nel caso di specie, non aveva tenuto alcun comportamento illecito. Si riportava quindi alla propria memoria, chiedendo il proscioglimento o l’applicazione della sola sanzione a titolo di responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati. A riguardo, infatti, le audizioni rese dai tesserati confermano la condotta del sig. Franco Rofena, che peraltro ha definito la propria posizione prima dell’incolpazione ex art. 32 sexies C.G.S., con la sanzione di mesi tre di squalifica. Non si configura, tuttavia, alcun illecito in capo al sig. Magaritondo, in quanto non vi è la prova che l’allenatore della società da lui presieduta avesse tenuto la condotta illecita in esecuzione di sue direttive. Deve quindi escludersi la sua responsabilità e, quindi, quella della società a titolo diretto. La società SSD Futbolclub S.r.l. andrà, quindi, sanzionata solo per responsabilità oggettiva, in conseguenza dei comportamenti illeciti tenuti dal proprio tesserato sig. Franco Rofena, con la necessaria rivalutazione dell’entità rispetto alle richieste della Procura Federale. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe DELIBERA Di prosciogliere il sig. Enrico Margaritondo per quanto esposto in parte motiva e di affermare la responsabilità oggettiva della società SSD Futbolclub S.r.l., condannandola alla sanzione di € 500,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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