C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 463 del 22/05/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL GEN. RAFFAELE ROMANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’ASD GRIFONE GIALLOVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL GEN. RAFFAELE ROMANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’ASD GRIFONE GIALLOVERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE.

 

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.; visti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto “comportamento discriminatorio posto in essere da presunti tesserati della società ASD Grifone Gialloverde“; la Procura ha espletato vari atti di indagine sulla base della nota del C.R. Lazio del 30/10/2017; ha esaminato la mail inviata dalla società Atletico Vescovio al C.R. Lazio, con allegata una foto che ritrae l’effige della nota bambina ebrea Anna Frank, con la maglia dei colori sociali della società Atletico Vescovio. Ha esaminato, in particolare, la posizione di tesseramento dei calciatori della Soc. Grifone Gialloverde, Simone Di Iorio, Michele Onori, Mattia Tucci, Giuseppe Tossone, Gabriele e Federico Fontebasso, i quali, poi, sono stati tutti ascoltati dalla Procura. Il calciatore Simone Di Iorio ha ammesso di aver pubblicato sul social network “instagram” una foto di Anna Frank con una maglia dell’Atletico Vescovio, nella quale inseriva la scritta “né Roma, né Lazio, Anna Frank è dell’Atletico Vescovio“, ponendo in essere un comportamento discriminatorio, dal chiaro intento antisemita, offensivo per il tenore e l’incitazione all’odio razziale, sanzionabile quale illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e dell’art. 11, comma 1 del C.G.S.. Tale comportamento è stato condiviso con alcuni compagni di squadra. In effetti, la Procura ha rilevato la veridicità di tale asserzione dopo aver ascoltato i calciatori Giuseppe Tassone, Michele Onori, Mattia Tucci e Federico e Gabriele Fontebasso, i quali hanno ammesso di aver condiviso passivamente l’episodio in argomento, senza dissociarsi di quanto in esso rappresentato. A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il generale Raffaele Romano, faceva richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S. e, successivamente, in data 9/05/2018 la FIGC, con proprio comunicato dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte della società Grifone Gialloverde, con conseguente risoluzione dell’accordo stesso nei confronti della predetta società. La Procura, considerato che tutti gli altri soggetti facevano richiesta di applicazione dell’art. 32 sexies del C.G.S., riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, il Gen. Raffaele Romano, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione al mancato adempimento dell’accordo dallo stesso sottoscritto, ai sensi dell’art.32 sexies del C.G.S., quale legale rappresentante della società, e la società ASD Grifone Gialloverde, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni regolamentari attribuite al proprio presidente. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 21/06/2018, è presente per la Procura Federale, l’Avv. Luca Sanzi, mentre in rappresentanza dei deferiti l’Avv. Clemente Severati. Preliminarmente si prende atto del raggiungimento del patteggiamento tra la Procura e i deferiti, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., così come segue:

Sanzione base; - n°10 giorni di inibizione per il Presidente Romano Raffaele; - Euro 900,00 di ammenda per la Società ASD Grifone Gialloverde. Diminuito ai sensi dell’art.23 del C.G.S., nella misura che segue; - derubricazione per il Presidente Romano Raffale; - diminuzione di 1/3 dell’ammenda per la Società ASD Grifone Gialloverde. Sanzione finale nella misura di; - derubricazione in ammonizione con diffida per il Presidente Romano Raffaele; - ammenda di Euro 600,00 per la Società ASD Grifone Gialloverde. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del raggiunto accordo tra le parti, non avendo nulla da eccepire al riguardo e ritenendo altresì congrue le sanzioni sopraindicate DELIBERA di ritenere conformi le decisioni assunte ed indicate in premessa. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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