C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 25/10/2017 – Delibera – FRASCATI CALCIO – PRAENESTE CARCHITTI
FRASCATI CALCIO - PRAENESTE CARCHITTI
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.90 del 4.10.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società FRASCATI CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara della società PRAENESTE CARCHITTI. La reclamante osserva che la suddetta società al 34' del primo tempo sostituiva il calciatore n. 4 MILILLI Lorenzo classe 1998 con il n. 17 THAQUI Miriton (classe 1994) In funzione delle suddette sostituzioni la società PRAENESTE CARCHITTI si è venuta a trovare con soli due calciatori in fascia di età contravvenendo alla norma che prevede la permanenza di tre giovani giocatori in campo. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è fondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali, si rileva che la società PRAENESTE CARCHITTI cronologicamente ha effettuato le seguenti sostituzioni 1) al 33' del primo tempo esce il n. 7 CESARETTI Alessandro (classe 1997) entra il n. 14 VECCIA Matteo (classe 1999) 2) al 34' del primo tempo esce il n. 4 MILILLI Lorenzo (classe 1998) entra il n. 17 THAQI Miriton (classe 1994) 3) al 37' del primo tempo esce il n.9 BYLYSHI Ardi (classe 98) entra il n. 13 PERA Giovanni (classe 1999) 4) al 44' del secondo tempo esce il n. 8 DELL'ARMI Edoardo (classe 1991) entra il n. 16 LUNARDINI Francesco (classe 2001) 5) al 47' del secondo tempo esce il n. 11MACALUSO Andrea (classe 1990) entra il n. 18 PROIETTI Ercole (classe 1998) Come si evince la società PRAENESTE CARCHITTI al 34' del secondo tempo si è venuta a trovare con soli due calciatori in fascia di età come previsto dal C.U. N. 1 DEL 5.7.2017 che prevede la presenza sin dall'inizio della gara l'intera durata della stessa di almeno tre calciatori della seguente fascia di età: uno nato dall'1.1.1997 in poi - uno nato dall'1.1.1998 in poi - uno nato dall' 1.1.1999 in poi. Visto l'art. 17 comma 5 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società FRASCATI CALCIO b) di infliggere alla società PRAENESTE CARCHITTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 150,00 per aver inserito in lista calciatore non tesserato all’epoca della gara. c) di inibire il Sig. MARCELLITTO Massimo (PRAENESTE CARCHITTI) fino al 10/11/2017 per aver inserito in lista calciatore straniero, THAQI Miriton, non tesserato per la società all’epoca della disputa della gara. Da restituire la tassa reclamo.