C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 del 02/11/2017 – Delibera – ARPINO – ITRI CALCIO

ARPINO - ITRI CALCIO

Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 115 del 18/10/2017. Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società ITRI CALCIO e con il quale si deduce che l'arbitro designato alla direzione della gara abbia sospeso, senza alcun motivo valido, la partita a seguito di proteste esagerate nei toni, indubbiamente deprecabili, da parte di un proprio calciatore. La reclamante sottolinea che tali proteste non avevano forma di violenza e senza alcuna aggressione fisica. Inoltre, la Forza Pubblica presente non ha ritenuto necessario l'intervento per sedare atti di violenza. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara non ritenendo validi i motivi della sospensione. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 CGS RILEVA - al 40º del II tempo il calciatore ALTOBELLI Gregorio (ITRI CALCIO) a seguito dell'espulsione di un proprio compagno di squadra, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso costringendolo ad arretrare di circa dieci metri. Nonostante fosse trattenuto dai compagni di squadra reiterava altre offese e minacce. L'arbitro impaurito da tale atteggiamento correva precipitosamente verso gli spogliatoi seguito dagli Assistenti Arbitrali. L'arbitro, a seguito di tale episodio riferisce di essere rimasto turbato e traumatizzato. Pertanto, trovandosi in uno stato di shock e temendo per la propria incolumità decretava la sospensione definitiva della gara al 40º del II tempo sul seguente punteggio: ARPINO - ITRI CALCIO 1 - 1. Questo Organo Giudicante ha attentamente valutato il reclamo in questione e l'atteggiamento posto in essere dal calciatore Altobelli Gregorio (ITRI CALCIO) e ritiene che l'arbitro non ha subito violenza fisica, bensì proteste verbali con atteggiamento minaccioso e trattasi di un gesto isolato di un calciatore, che era stato bloccato e accompagnato negli spogliatoi. Inoltre, intervenuta la Forza Pubblica peraltro presente l'arbitro poteva riprendere la gara. Pertanto avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. a) DELIBERA - di accogliere il reclamo proposto dalla società ITRI CALCIO - di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza. Tale sanzione non va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16 comma 4 bis del CGS. Le sanzioni assunte nei confronti del calciatore ALTOBELLI Gregorio (ITRI CALCIO) sono state pubblicate sul C.U. n. 115 del 18/10/2017.

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