C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 135 del 02/11/2017 – Delibera – GRIFONE GIALLOVERDE – SALTO CICOLANO

GRIFONE GIALLOVERDE - SALTO CICOLANO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 127 del 27.10.2017 - preso atto del reclamo proposto dalla società SALTO CICOLANO - rilevato preliminarmente che la stessa non abbia osservato i requisiti formali disposto dalla FIGC con il C.U. n. 178/A del 19.06.2017 che testualmente recita "gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 commi 4 e 6 del CGS devono essere proposti e pervenire in uno con le relative motivazioni entro le ore 12 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara. - considerato che le motivazioni del reclamo sono state spedite con fax alle ore 12.20 del 26.10.2017 (rilevato dal rapporto verifica trasmissione) quindi oltre il termine previsto. Rilevato che tale inosservanza da parte dalla società ASD SALTO CICOLANO costituisce motivo di inammissibilità del reclamo precludendo qualsiasi esame in merito ai sensi del C.U. n. 12 del 4.8.2017 deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti. Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e l'art. 53 commi 2 e 7 delle NOIF DELIBERA a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società SALTO CICOLANO b) di infliggere alla società SALTO CICOLANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 2.000 e l'esclusione del proseguio della manifestazione. La tassa reclamo va addebitata.

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