C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 02/11/2017 – Delibera – FRASCATI CALCIO – MONTE GROTTE CELONI 1964

FRASCATI CALCIO - MONTE GROTTE CELONI 1964

Il Giudice sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 106 del 12.10.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MONTE GROTTE CELONI 1964 con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento per i seguenti motivi: a) l'arbitro nel corso del II tempo avrebbe espulso l'allenatore ed il dirigente della società MONTE GROTTE CELONI 1964 Sostiene, inoltre, che sarebbe stato allontanato anche l'assistente di parte e l'arbitro non avrebbe provveduto,come da regolamento,alla sua sostituzione. Tale manchevolezza di per se dovrebbe indurre all'annullamento della gara la reclamante afferma, inoltre, che l'arbitro ha considerato espulso il proprio calciatore COLI Federico che invece aveva lasciato il campo per infortunio. In considerazione a quanto sopra,l'arbitro avrebbe sospeso la gara al 44' del secondo tempo mentre la società MONTE GROTTE CELONI 1964 non era rimasta con soli sei calciatori. Infine, l'arbitro, a detta della reclamante avrebbe fatto firmare il referto di fine gara al capitano della squadra e non al dirigente allontanato. Per l'effetto chiede l'annullamento della gara e la sua ripetizione e l'annullamento dei provvedimenti disciplinari a carico di loro tesserati.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS RILEVA - la gara è stata sospesa dall'arbitro al 46' del secondo tempo in quanto la società MONTE GROTTI CELONI 1964 si è venuta a trovare con soli 6 calciatori partecipanti al gioco in funzione di precedenti cinque espulsioni avvenute nel corso della gara. I provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 106 del 12.10.2017 Per quanto concerne l'assistente di parte, questi è stato considerato allontanato per il suo violento comportamento nei confronti dell'arbitro a fine gara. In considerazione di quanto sopra,la responsabilità della sospensione definitiva della gara è da attribuire alla società MONTE GROTTE CELONI 1964 PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società MONTE GROTTE CELONI 1964 b) di infliggere alla società MONTE GROTTI CELONI 1964 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 150,00 perchè propri sostenitori nel corso del II tempo rivolgevano all'arbitro espressioni offensive Perchè propri tesserati, non identificati danneggiavano la maniglia e la serratura della porta dello spogliatoio loro riservato. Si fà obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. La sanzione non può essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative disposte dal C.U. n°104 del 17.12.2014, in quanto la categoria Juniores Regionale non è indicata nell’allegato A) del citato Comunicato Ufficiale.

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