C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 14/12/2017 – Delibera – ROMANA CALCIO – NUOVA LUNGHEZZA

ROMANA CALCIO - NUOVA LUNGHEZZA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 187 del 7/12/2017. Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società NUOVA LUNGHEZZA con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore TOMMASINI Marco (ROMANA CALCIO) in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. nº 167 del 23/11/2017 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS. Il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica irrogatagli con C.U. nº 167 del 23/11/2017 per due gare effettive. Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore TOMMASINI Marco alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 2 del CGS

PQM DELIBERA - di irrogare alla Società ROMANA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 100 - di inibire il dirigente accompagnatore DI LORENZO Giuliano (ROMANA CALCIO) fino al 2/1/2018 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore TOMMASINI Marco (ROMANA CALCIO). La tassa va accreditata.

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