C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 209 del 21/12/2017 – Delibera – REAL VICOVARO – GERANO

REAL VICOVARO - GERANO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 176 del 30.11.2017 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società REAL VICOVARO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto al 20' del primo tempo il direttore di gara decideva di sospendere la gara senza attuare le procedure come da regolamento. - la reclamante pone in evidenza che l'arbitro ha unilateralmente deciso di sospendere la partita senza alcun motivo valido. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, RILEVA - al 25' del primo tempo a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra GERANO, alcuni calciatori della società REAL VICOVARO accerchiavano l'arbitro. In particolare il n. 9 BORELLI Guglielmo che veniva ammonito dall'arbitro. Anche il n. 10 LUTTAZZI Andrea (REAL VICOVARO) veniva espulso per doppia ammonizione a seguito della quale aveva una reazione scomposta (sanzionato come da C.U. n. 176 del 30.11.2017). In relazione al comportamento del calciatore LUTTAZZI Andrea, l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi. In tale frangente persona non identificata, qualificatosi Presidente della società, indebitamente presente nella zona degli spogliatoi tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi perchè trattenuto da alcuni calciatori della società REAL VICOVARO. In tale circostanza scagliava un ombrello all'indirizzo dell'arbitro senza colpirlo. L'arbitro notava, che dall'esterno del proprio spogliatoio, tesserati gli rivolgevano espressioni offensive e colpivano con calci e pugni la porta dello spogliatoio. A tutela della propria incolumità, l'arbitro faceva richiesta dell'intervento della Forza Pubblica. L'arbitro, invitava presso il proprio spogliatoio il Sig. MAIURANI Alessandro (REAL VICOVARO) ed il capitano Sig. PERUZZI Giuseppe (REAL VICOVARO), nonchè il capitano della società GERANO Sig. LOMBARDI Gabriele, al fine di ripristinare le condizioni che consentissero di proseguire la gara. Il Sig. MAIORANI continuava nelle proteste, il capitano PERUZZI si rifiutava di collaborare con l’arbitro L'arbitro convocava il Vice Capitano della società MAIORANI Daniele (REAL VICOVARO). Anche questi si dimostrava solidale con gli altri tesserati. Pertanto il direttore di gara ha messo in atto quanto previsto dalle norme vigenti ed ha sospeso definitivamente la gara al 29' del primo tempo sul seguente punteggio: REAL VICOVARO - GERANO 0 - 2. Considerato che l'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla società REAL VICOVARO, in virtù all'art. 17 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società REAL VICOVARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 200,00; b) di squalificare per una gara effettiva i calciatori PERUZZI Giuseppe e MAIORANI Daniele (REAL VICOVARO) per mancata assistenza dovuta all'arbitro. La tassa reclamo va incamerata.

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