C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 15/03/2018 – Delibera – VEROLI – FERENTINO CALCIO

VEROLI - FERENTINO CALCIO

Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 48' del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della società FERENTINO CALCIO, il dirigente accompagnatore della società VEROLI FIORAMONTI Romeo, entrava velocemente sul terreno di gioco e inveiva in maniera violenta e offensiva nei confronti dell'arbitro minacciandolo. Il soggetto,veniva trattenuto dai calciatori della stessa società. Il direttore di gara, spaventato dalla situazione venutasi a creare e dalle ripetute minacce subite,non si trovava più nelle condizioni psico-fisiche a proseguire l'incontro, pertanto emetteva il triplice fischio di chiusura al 48' del secondo tempo sul seguente punteggio: VEROLI - FERENTINO CALCIO 1 - 2 L'arbitro mentre correva verso gli spogliatoi veniva avvicinato dal Sig. LUCARINI Michele assistente di parte, che lo insultava e minacciava di colpirlo con la bandierina. Allorchè poi l'arbitro stava per entrare negli spogliatoi veniva raggiunto dal Sig. FIORMONTE Romeo che gli impediva di fare rientro nel proprio spogliatoi e frapponendosi con un piede scardinava la porta dello stesso che incidentalmente colpiva l'arbitro ad un gomito provocandogli escoriazioni con leggero sanguinamento. Successivamente, l'arbitro cercava sostegno dai calciatori e correva verso il terreno di gioco. Il Sig. LUCARINI Michele di striscio lo colpiva con la bandierina ad una tempia procurandogli dolore. Il direttore di gara, chiedeva telefonicamente l'intervento della Forza Pubblica che, raccoglieva la denuncia dei fatti. Persistendo il dolore, l'arbitro accompagnato dal proprio genitore, si portava presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastico di Cassino dove gli veniva riportato l'escoriazione del gomito destro guaribile in gg. 3 s.c. In considerazione a quanto sopra, si evince che l'anticipata conclusione della gara va addebitata alla società VEROLI. In virtù all'art. 17 comma 1 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società VEROLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; b) di inibire il Sig. FIORMONTE Romeo (VEROLI) fino al 31.12.2018 c) di inibire il Sig. LUCARINI Michele (VEROLI) fino al 31.12.2018 Sanzione da non considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014

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