C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2018 – Delibera – MONTESPACCATO S.R.L. – LATINA S. SERMONETA FC

MONTESPACCATO S.R.L. - LATINA S. SERMONETA FC

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - l'arbitro al 32' del secondo tempo espelleva il calciatore MURATORE Emiliano (MONTESPACCATO) per aver colpito con uno schiaffo un avversario - l'arbitro al 41' del secondo tempo espelleva il calciatore DE DOMINICIS Gianluca (MONTESPACCATO) per avergli rivolto espressioni offensive e minacciose. - l'arbitro al 45' del secondo tempo espelleva il calciatore TETI Luca (MONTESPACCATO) per avere colpito ripetutamente con calci e pugni un avversario - l'arbitro al 43' del secondo tempo espelleva il calciatore IANNELLA Alessio (LATINA S, SERMONETA) per doppia ammonizione - l'arbitro al 45' del secondo tempo espelleva il calciatore MARCHETTI Alessandro (LATINA S. SERMONETA) per aver colpito con uno schiaffo un avversario in reazione. In considerazione agli episodi sopra descritti, si produceva in campo una situazione di intimidazione per proteste anche da parte di tesserati della società MONTESPACCATO nei confronti degli avversari, ai quali rivolgevano minacce di morte. Nonostante l'arbitro tentasse più volte di riportare la situazione alla normalità, il clima sul terreno di gioco era pregiudizievole per l'incolumità della terna arbitrale e dei calciatori della società LATINA S. SERMONETA a causa delle continue gravi minacce “se non ci fate vincere, non usciti vivi dal campo vi uccidiamo”. Pertanto, l'arbitro al 46' del secondo tempo sul risultato di 2 - 2 decideva di continuare la gara "PRO FORMA" dandone comunicazione al capitano della società LATINA S. SERMONETA FC. Per misure precauzionale, l'arbitro consentiva al calciatore espulso MARCHETTI Alessandro (LATINA S.SERMONETA) di non fare rientro negli spogliatoi e sostare sulla panchina onde evitare possibili aggressioni da parte di tesserati ed estranei presenti nella zona degli spogliatoi. L'arbitro, riferisce che al 50' del secondo tempo la società MONTESPACCATO perveniva alla segnatura forzata di una rete e conseguentemente fischiava la fine della gara. In considerazione di quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento e la responsabilità della decisione dell'arbitro di proseguire la gara "PRO FORMA" è da addebitare alla società MONTESPACCATO. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società MONTESPACCATO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda euro 500,00 b) di squalificare i sottoelencati calciatori MONTESPACCATO TETI Luca per tre gare effettive MURATORE EMiliano - DE DOMENICO Gianluca per due gare effettive LATINA S. SERMONETA MARCHETTI Alessandro per due gare effettive IANNELLA Alessio per una gara effettiva

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