C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 362 del 12/04/2018 – Delibera – RUFINESE CALCIO – PRO CALCIO CITTA DUCALE

RUFINESE CALCIO - PRO CALCIO CITTA DUCALE

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - l'arbitro al 5' del secondo tempo espelleva per doppia ammonizione il calciatore SCOPPETTA Riccardo (PRO CALCIO CITTA DUCALE) alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al pubblico gravi minacce - l'arbitro al 12' del secondo tempo espelleva per doppia ammonizione il calciatore SEVERONI Manuel (PRO CALCIO CITTA DUCALE) inoltre a fine gara reiterava altre offese all'arbitro. - al 22' del secondo tempo l'arbitro allontanava il Sig. MONACO Fabio (massaggiatore PRO CALCIO CITTA DUCALE) per proteste - al 29' del secondo tempo l'arbitro allontanava il Sig. SCAPPA Franco (assistente di parte RUFINESE CALCIO) per comportamento offensivo nei confronti del pubblico. - al 35' del secondo tempo l'arbitro allontanava il Sig. LEONARDI Gianmarco (assistente di parte PRO CALCIO CITTA DUCALE) per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei suoi confronti al 47' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore DE MICHELE Demis (PRO CALCIO CITTA DUCALE) per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare affrontava l’arbitro insultandolo gravemente e nel contempo lo spingeva con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare provocandogli persistente e intenso dolore. Inoltre a fine gara reiterava ulteriori offese. Il direttore di gara persistendo il dolore e considerato la pericolosa situazione venutasi a creare sul terreno di gioco ricevendo ripetute minacce di ripercossioni, decideva di proseguire la gara "PRO FORMA" sul seguente: RUFINESE - PRO CALCIO CITTA DUCALE 2 – 2. Al termine della gara il calciatore TRIPPA Ivan (PRO CALCIO CITTA DUCALE) protestava nei confronti dell'arbitro. Successivamente l'arbitro, si portava presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma dove gli riscontravano contusione parete costale con prognosi di gg. 1 In considerazione a quanto sopra, l'anticipata conclusione della gara va addebitata alla società PRO CALCIO CITTA DUCALE. In virtù all'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società PRO CALCIO CITTA DUCALE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00 b) di squalificare il Sig. MONACO Fabio (PRO CALCIO CITTA DUCALE) fino al 4.5.2018 c) LEONARDI Gianmarco (PRO CALCIO CITTA DUCALE) fino al 4.5.2018 d) di squalificare il Sig. SCAPPA Franco (RUFINESE) fino al 20.4.2018 di squalificare i sottoelencati calciatori della società PRO CALCIO CITTA DUCALE DE MICHELE Demis per 7 gare effettive SCOPETTA Riccardo per due gare effettive SEVERONI Manuel e TRIPPA Ivan per una gara effettiva

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