C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 11/05/2018 – Delibera – CRECAS – CITTA DI VALMONTONE

CRECAS - CITTA DI VALMONTONE

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 372 del 19.4.2018 Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CITTA DI VALMONTONE con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa la società CRECAS schierava in campo un numero di calciatori fuori quota nati nel 1998 superiore a quello consentito dal regolamento. La reclamante rileva che i calciatori n. 1 VICOLI Daniele nato il 22.2.1998, n. 3 COLAGROSSI Riccardo nato il 19.7.1998 n. 8 RANUCCI Valerio nato il 25.5.1998. Successivamente il calciatore n. 8 RANUCCI Valerio sostituiva il n. 8 LUTTAZZI Nicolò nato il 16.7.1998 In virtù all'impiego dei fuori quota chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è infondato. Infatti, esaminati gli atti ufficiali, la società CRECAS ha schierato in campo nel corso della gara solo due calciatori fuori quota esattamente il n. 1 VICOLINI Daniele nato il 22.2.1998 e LUTTAZI Nicolò nato il 16.7.1998 subentrato al n. 8 RANUCCI Valerio al 17' del secondo tempo. Dall'esame del tabulato, il calciatore COLAGROSSI Riccardo n. 3 è nato il 19.7.1999 e il calciatore RANUCCI Valerio n. 8 è nato il 29.5.1999. Pertanto la gara ha avuto regolare svolgimento PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società CITTA DI VALMONTONE; b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CRECAS - CITTA DI VALMONTONE 2 - 1 La tassa reclamo va incamerata.

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