C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2017/2018 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 11/05/2018 – Delibera – MINTURNO CALCIO 1936 – P.C.SAN GIORGIO 2008

MINTURNO CALCIO 1936 - P.C.SAN GIORGIO 2008

Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 362 del 12.04.2018 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MINTURNO CALCIO con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe è stata sospesa dall'arbitro a tre minuti dalla fine (compreso il recupero concesso) a causa di dedotte ed asserite minacce da parte del giocatore NERI Mirko, il cui comportamento è già stato sanzionato con il C.U. n°362 del 12.04.20018 - L'arbitro decretava la fine della gara spiegandone le ragioni. - La reclamante fa presente che per i comportamenti dei tesserati verificatasi non sono stati dedotti i presupposti per sospendere la partita, infatti non c'è stata violenza ma solo scambio verbale. L'arbitro poteva riprendere la gara anche per la presenza dei Carabinieri intervenuti su richiesta della società. - La società MINTURNO, contesta la decisione dell'arbitro di sospendere la gara perché non corrisponde al vero che il calciatore NERI è stato ammonito due volte in campo tanto meno si era avvicinato petto contro petto all'arbitro spingendolo. - Si è trattato di una animata innocua protesta del giocatore nei confronti dell'arbitro. - Per l'effetto chiede che non venga considerata la sospensione della gara avvenuta a soli tre minuti di recuperare in via subordinata la disputa di un nuova gara con la società P.C. SAN GIORGIO - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, come noto fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS) RILEVA - Al 46' del secondo tempo l'arbitro espelleva per doppia ammonizione il calciatore n. 4 NERI Mirko (1º ammonizione al 13' del primo tempo per fallo) (2º ammonizione al 44' del secondo tempo per comportamento antisportivo) - Il calciatore espulso, a seguito di provvedimento disciplinare teneva nei confronti dell'arbitro comportamento riportato nella parte motivata della sanzione sul C.U. n.362 del 12.04.2018 - In conseguenza a tale episodio, l'arbitro inseguito dal Sig. NERI, faceva rientro precipitosamente negli spogliatoi considerando la gara definitivamente sospesa al 46' del secondo tempo sul seguente punteggio MINTURNO CALCIO - P.C. SAN GIORGIO 1 - 0. - L'arbitro veniva raggiunto nel proprio spogliatoio dal Sig. PALMIERI Antonio (MINTURNO) che teneva nei suoi confronti comportamento violento (vedi motivazione sul C.U. 362 del 12.04.2018). - L'arbitro in funzione delle minacce e sollecitazioni della dirigenza della società MINTURNO richiamava i calciatori in campo riprendendo la gara proseguendola "PRO FORMA" dandone comunicazione al dirigente della società P.C. SAN GIORGIO. - Il direttore di gara, a seguito le percosse ricevute si portava presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi dove gli veniva riscontrato trauma cranico-dorsale non commotivo guaribile in g. 3 s.c. - In funzione a quanto sopra descritto, il reclamo proposto dalla società MINTURNO deve essere rigettato. - In virtù all'art. 17 comma 3 del CGS DELIBERA a) Di respingere il reclamo proposto dalla società MINTURNO b) Di infliggere alla società MINTURNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 nonché l'ammenda di euro 100,00. La tassa reclamo va addebitata Sanzione da considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014.

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