FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 325/AA del 30/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ORILIO MASTRANGELO TOMMASO ASD ACADEMY EBOLITANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 246 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO, TOMMASO DIANA, e della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA avente oggetto la seguente condotta:
VINCENZO ORILIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo ai Sigg. Dario PETRAGLIA, da inizio stagione sportiva fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, al sig. Marco MASTRANGELO la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di Promozione del C.R. Campania per la stagione sportiva 2021-2022;
MARCO MASTRANGELO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dell’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, perché si tesserava, nella stagione sportiva 2021-2022, per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, partecipante al Campionato di Promozione del C.R. Campania per la stagione sportiva 2021- 2022, con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto, dal 20 settembre 2021, attività di allenatore della squadra della predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico; TOMMASO DIANA, Allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico tesserato per la società A.S.D. Academy Ebolitana all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. art. 37 comma 1, e dell’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome a favore dei Sigg. Dario PETRAGLIA fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, Marco MASTRANGELO, non abilitati alla guida tecnica, consentendo agli stessi di svolgere al suo posto le attività di allenatore della squadra della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA partecipante al Campionato di promozione del C.R. Campania;
A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO e Tommaso DIANA;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ORILIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, e dai Sigg. Marco MASTRANGELO, e Tommaso DIANA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ORILIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MASTRANGELO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il sig. Tommaso DIANA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
