FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 327/AA del 30/06/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAIO CITRO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Antonio MAIO e Pietro CITRO avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO MAIO, calciatore tesserato per la SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del Sig. Stefano Squitieri, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. NEW MARYROSY A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”;
PIETRO CITRO, calciatore tesserato per la società SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società SSDARL Polisportiva Santa Maria Cilento nella stagione sportiva 2020/2021, dell’opera dei Sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, i quali dichiaratamente svolgevano attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. NEW MARYROSY A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Antonio MAIO e Pietro CITRO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio MAIO, e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Pietro CITRO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
