C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 19/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLETTI FEDERICO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 LND DEL 27/09/2018 (Gara: VIRTUS MOLE – G. CASTELLO del 22/09/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLETTI FEDERICO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 LND DEL 27/09/2018 (Gara: VIRTUS MOLE – G. CASTELLO del 22/09/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ASD G.Castello reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n. 72 del 27/09/2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti durante l’incontro in parola. L’Arbitro riferisce nel proprio rapporto (rectius, supplemento) di essere stato colpito violentemente dal calciatore Paoletti Federico della ASD G. Castello con un pugno sul braccio sinistro, che gli provocava molto dolore e che lo faceva arretrare di qualche passo. La reclamante, ascoltata in sede di audizione, negava che il proprio calciatore Paoletti Federico avesse colpito con un pugno il braccio dell’Arbitro ed escludeva, comunque, qualunque intento di violenza da parte dello stesso calciatore, riconducendo l’episodio ad un comportamento scomposto di quest’ultimo. La Società esprimeva, comunque, le proprie scuse per quanto occorso e per le espressioni offensive rivolte dal giocatore all’indirizzo del Direttore di gara. Osserva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante non sono assumibili. Infatti, dal supplemento dell’Arbitro - parte integrante del referto arbitrale e fonte privilegiata di prova - avvalorato dalla prova documentale in atti costituita dal referto di Pronto Soccorso (dal quale risulta ai danni del Direttore di gara una prognosi di giorni 5 per “contusione avambraccio sinistro in seguito ad aggressione”), emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione riferita dalla società. Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore deve ritenersi del tutto proporzionata e congrua rispetto allo svolgimento dei fatti. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. I

 

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