C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 26/10/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLIELLO SALVATORE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018 (Gara: GIARDINETTI F.C. 1957 – TIVOLI CALCIO 1919 del 30/09/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLIELLO SALVATORE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018 (Gara: GIARDINETTI F.C. 1957 – TIVOLI CALCIO 1919 del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

 

La società F.C. Giardinetti 1957 ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il qualeil calciatore Paoliello Salvatore è stato squalificato per quattro gare effettivepoiché, espulso per condotta sleale, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava con vigoria l’arbitro sospingendolo e facendolo indietreggiare, rivolgendogli gravi offese e minacce, rifiutandosi nel contempo di lasciare il terreno di gioco che avveniva soltanto grazie all’intervento dei dirigenti ospitanti. Nella sua memoria difensiva, la Societa’ F.C. Giardinetti non introduce alcun elemento oggettivo inerente l’accaduto, limitandosi a sostenere che la sanzione irrogata al proprio tesserato sia stata eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal calciatore e alla prassi dei precedenti provvedimenti della Commissione arbitrale adottati in analoghe circostanze, nonché per il fatto che l’espulsione, essendo avvenuta al 18’ del primo tempo di gioco, si risolva in un aggravamento della pesante sanzione di altre quattro giornate irrogata dal giudice di primo grado. Questa Corte, presa visione dell’intera documentazione agli atti, ritiene che la condotta del Paoliello, contrariamente a quanto sostenuta dalla Società di appartenenza, sia particolarmente grave per il ruolo di capitano che rivestiva in occasione della partita di calcio Giardinetti - Tivoli e che, pertanto, la decisione adottata dal giudice sportivo di primo grado possa ritenersi congrua. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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