C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 09/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIGRE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: COLLE DI FUORI – TIGRE CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIGRE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: COLLE DI FUORI – TIGRE CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ritiene che gli episodi di violenza verificatisi in campo - mentre il gioco era fermo, in attesa dell’arrivo dell’Ambulanza che avrebbe dovuto soccorrere il calciatore Pieragostini Cristian, che in uno scontro di gioco aveva subito una frattura al naso - debbano attribuirsi esclusivamente ai sostenitori del Colle di Fuori, i quali entrati in campo da una porta lasciata incustodita, hanno aggredito calciatori e dirigenti della squadra avversaria, tanto da rendere necessario l’intervento della Forza Pubblica. La ricorrente chiede pertanto che il provvedimento di perdita della gara e relativa ammenda di € 100,00 venda comminato esclusivamente al Colle di Fuori, e non già a carico di entrambe le Società come stabilito dal Giudice di primo grado. Nel rapporto di gara e relativo supplemento - atti che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede - l’Arbitro ha descritto in maniera dettagliata la dinamica dei fatti che hanno determinato la sua decisione di porre fine anticipatamente alla gara. Egli ha infatti riferito che al 49’ s.t. - mentre si era in attesa che abbandonassero il terreno i due calciatori coinvolti nello scontro di gioco, che aveva provocato la frattura del naso a carico del giocatore Pieragostini Cristian del Colle di Fuori - erano venuti alle mani il Dirigente del Tigre Calcio e il calciatore Vinci Damiano del Colle di Fuori i quali si colpivano reciprocamente con violenti pugni sul viso, con fuoriuscita di sangue dal naso e contusione agli occhi. Nel frattempo da una porta incustodita erano entrati in campo circa una quindicina di tifosi “di entrambe le squadre” che si colpivano “con la partecipazione di diversi calciatori di entrambe le squadre”. A quel punto l’Arbitro, postosi fuori dalla mischia - e dopo aver osservato che il calciatore Lepori Giovanni del Tigre Calcio e il giocatore Rita Angelo del Colle di Fuori erano i più violenti nel colpire con pugni i sostenitori e i calciatori avversari - preso atto della rissa generale che era scoppiata in campo ed anche allo scopo di salvaguardare la propria incolumità fisica, aveva decretato la fine anticipata della gara. Alla luce di quanto sopra, deve quindi considerarsi del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva di perdita della gara. A tal riguardo ricordiamo infatti che questo Organo di Giustizia Sportiva ha più volte ribadito il principio che in caso di rissa generale non ha alcun rilievo, ai fini disciplinari, la circostanza che a dare origine alla rissa siano stati i tesserati ovvero i sostenitori dell’una o dell’altra Società. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

 

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