C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 16/11/2018 – Delibera – RECLAMO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO ALL’1/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – SPORTING BAGNOREGIO del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

RECLAMO DEL CALCIATORE FANKA STEEVE GERARD (A.C.D. SPORTING BAGNOREGIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO ALL’1/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.114 LND DEL 25/10/2018 (Gara: PIANOSCARANO 1949 – SPORTING BAGNOREGIO del 21/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

Il calciatore Fanka Steeve Gerard (A.C.D. Sporting Bagnoregio), impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 01/03/2019, per aver calciato, a gioco fermo, il pallone all’indirizzo dell’arbitro colpendolo al ginocchio. A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto calciatore sosteneva di non aver avuto alcuna intenzione di colpire l’arbitro con il pallone ma che, quest’ultimo, solo accidentalmente, colpiva il ginocchio del direttore di gara; alla luce di ciò chiedeva l’annullamento della sanzione o in subordine una riduzione della stessa, anche alla luce della giurisprudenza allegata agli atti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 23° del secondo tempo, il calciatore Fanka Steeve Gerard veniva espulso per aver, a gioco fermo, calciato il pallone verso l’arbitro, colpendolo all’altezza del ginocchio. Da tale referto arbitrale non emerge che la condotta del calciatore sia riconducibile ad una protesta violenta verso l’arbitro (non risulta che il Gerard, né immediatamente prima né dopo aver lanciato il pallone verso l’arbitro, abbia protestato né minacciato lo stesso per un provvedimento sfavorevole), ma al più ad un grave gesto di stizza e di frustrazione determinato dall’andamento della gara. In definitiva, pertanto, la condotta del Sig. Fanka Steeve Gerard, sia pur censurabile, non può essere catalogata come violenta, quanto, piuttosto, qualificabile come un gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore FANKA Steeve Gerard al 7/12/2018. La tassa reclamo va restituita.

 

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