C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 23/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PORTA TIZIANO FINO AL 31/10/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: ATLETICO 2000 – LUPA ROMA F.C. S.R.L. del 20/10/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PORTA TIZIANO FINO AL 31/10/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: ATLETICO 2000 – LUPA ROMA F.C. S.R.L. del 20/10/2018 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

L’ASD Atletico 2000 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Porta Tiziano, sino al 31/10/2019, per aver tentato di colpire con un pugno un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva e minacciava il direttore di gara, al quale lanciava volontariamente e violentemente il pallone colpendolo alla testa.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione in relazione alla condotta posta in essere dal proprio calciatore chiedendone, pertanto, la derubricazione da violenta ad antisportiva con conseguente sensibile riduzione della squalifica, anche alla luce della giurisprudenza allegata agli atti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 14° del secondo tempo, il calciatore Porta Tiziano tentava di colpire con il braccio un calciatore della squadra avversaria; alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva e minacciava il direttore di gara, al quale lanciava il pallone colpendolo alla nuca. Da tale atto emerge, innanzitutto, la gravità e censurabilità dell’azione posta in essere dal giovane calciatore, sia nei confronti del calciatore avversario sia nei confronti del direttore di gara; la condotta (“melius” la pallonata) verso quest’ultimo, va, però, più correttamente inquadrata come gesto di stizza, piuttosto che come azione violenta, anche in considerazione del fatto che il lancio del pallone non ha provocato particolari conseguenze ai danni dell’arbitro, come risulta dallo stesso referto arbitrale. Per tutto quanto detto, pertanto, la sanzione irrogata a Porta Tiziano può essere ridotta, anche in considerazione della giovane età del calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PORTA Tiziano al 22/03/2019. La tassa reclamo va restituita.

 

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