C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISCOPO GIOVANNI FINO AL 18/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: CALCIO TUSCIA – FIUMICINO 1926 del 21/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIUMICINO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISCOPO GIOVANNI FINO AL 18/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.77 SGS DEL 25/10/2018 (Gara: CALCIO TUSCIA – FIUMICINO 1926 del 21/10/2018 – Campionato Under 15 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.140 del 9/11/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ha richiesto l’annullamento della squalifica del calciatore Giovanni Piscopo, deducendo che egli non avesse calciato il pallone verso l’arbitro, ma lo avesse allontanato dal campo per perdere del tempo; ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha descritto il gesto del tesserato, senza però indicare le modalità della sua esecuzione; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la condotta del calciatore Roberto Eboli, benché gravemente colposa, censurabile e grave, alla luce delle emergenze istruttorie debba essere sanzionata in misura lievemente minore, tenuto conto dei consueti parametri utilizzati in casi analoghi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PISCOPO Giovanni al 21/12/2018. La tassa reclamo va restituita.

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