C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 174 del 30/11/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIOCIARIA FOOTBALL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTORO MATTEO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.10 LND DEL 25/10/2018 (Gara: TUFANO CALCIO – CIOCIARIA FOOTBALL CLUB del 21/10/2018 – Campionato di Terza Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIOCIARIA FOOTBALL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTORO MATTEO FINO AL 31/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.10 LND DEL 25/10/2018 (Gara: TUFANO CALCIO – CIOCIARIA FOOTBALL CLUB del 21/10/2018 – Campionato di Terza Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.160 del 23/11/2018

La ASD Ciociaria Football Club impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Santoro Matteo, sino al 31/01/2019, per aver spintonato da dietro il direttore di gara, facendolo spostare di un metro circa e per aver colpito con un pugno la porta del proprio spogliatoio, dopo essere uscito dal terreno di gioco. A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società riteneva eccessiva e sproporzionata la sanzione in relazione alla condotta posta in essere dal proprio calciatore, sostenendo, in particolare, che effettivamente l’arbitro era stato spintonato dal proprio calciatore ma solo perché a sua volta, quest’ultimo, era stato spinto da alcuni calciatori avversari e non era riuscito ad evitare l’impatto con il direttore di gara; alla luce di ciò, la Società chiedeva, in via principale l’annullamento della squalifica ed in subordine una riduzione della stessa.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata parte ricorrente, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 10° del secondo tempo, il calciatore Santoro Matteo, dopo essere stato ammonito, si avvicinava all’arbitro in modo concitato e lo spintonava sulla schiena con il petto, spostandolo di un metro circa; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, raggiungeva lo spogliatoio e ne colpiva la porta con un pugno. La condotta posta in essere dal calciatore è certamente criticabile e da censurare, ma deve essere, più correttamente inquadrata come protesta, sia pur violenta, piuttosto che come azione violenta, nei confronti dell’arbitro. Pertanto, la sanzione irrogata a Santoro Matteo può essere ridotta, per renderla congrua ai fatti verificatisi ed alla gravità degli stessi. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SANTORO Matteo al 4/01/2019. La tassa reclamo va restituita.

 

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