C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 07/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI TRISTAN PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018 (Gara: CANTALICE – SABAZIA CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 16 provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI TRISTAN PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018 (Gara: CANTALICE – SABAZIA CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 16 provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

Con il reclamo in epigrafe, la società Pol. Cantalice richiedeva la riduzione o l’annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Tristan Valentini, assumendo che lo stesso fosse venuto alle mani con il calciatore avversario Tchikoka il quale riferiva all’arbitro che il calciatore gli avesse proferito un insulto razzista e che solo dopo l’intervento di un osservatore arbitrale, che entrava in campo, il direttore di gara provvedeva ad espellere il calciatore Valentini. La Corte disponeva, quindi, l’audizione personale dell’arbitro, ma perveniva una nota asseritamente redatta dallo stesso, in cui veniva dedotta l’impossibilità di essere audito personalmente. Veniva quindi ascoltato per via telefonica alla presenza del rappresentante AIA e il direttore di gara chiariva di aver percepito direttamente l’epiteto razzista “Sporco negro” pronunciato dal calciatore. Atteso che l’art. 11 C.G.S. prescrive per il calciatore che pronuncia offese, denigrazioni o insulti per motivi di colore la squalifica per almeno dieci giornate di gara e che il comportamento del tesserato Tristan Valentini appare dunque compiutamente provato, il gravame opposto alla decisione del Giudice Sportivo andrà rigettato. Tuttavia emergono elementi che inducono la Corte a inviare alla Procura Federale gli atti di giudizio affinché vengano eseguite le opportune indagini sui seguenti fatti. La nota inviata a questo Organo di Giustizia Sportiva riconducibile all’arbitro Andrea Sampersa, infatti, reca una sottoscrizione palesemente apocrifa, assolutamente differente dalle altre poste sul referto e sulle distinte di gara: la Procura dovrà, quindi, verificare chi ha sottoscritto tale nota e ne ha redatto il contenuto. Parimenti, dovrà essere accertato se effettivamente, durante lo svolgimento della gara in oggetto, vi è stato un intervento nei confronti del direttore di gara da parte di un presunto osservatore arbitrale, appurando altresì l’identità di quest’ultimo. Il tutto al fine di verificare condotte disciplinarmente rilevanti, identificandone gli autori.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione. La tassa reclamo va incamerata.

 

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