C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 188 del 07/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.125 LND DEL 31/10/2018 (Gara: MONTEFIASCONE – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 30/09/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.125 LND DEL 31/10/2018 (Gara: MONTEFIASCONE – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

Con reclamo ritualmente inoltrato la società Montefiascone Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe con cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva respinto il reclamo inoltrato per la gara in oggetto per posizione irregolare del calciatore Sey Muhammad. Il Giudice di prime cure, effettuate le verifiche presso l’Ufficio Tesseramenti, aveva respinto il reclamo rilevando che il tesseramento del calciatore risultava essersi perfezionato prima della gara e che non sussistevano elementi per ritenere irregolare la posizione del calciatore prefato. Reitera il reclamo la società Montefiascone Calcio, eccependo che non fosse mai stata in discussione l’esistenza di tale tesseramento ma che il reclamo tendeva a rilevarne l’irregolarità. In particolare eccepisce che il calciatore Sey, prima di contrarre il tesseramento con la Pol. Monti Cimini era stato in contatto con la reclamante ed in quel frangente aveva rilasciato un autografo in cui oltre alle generalità precise aveva indicato la società di appartenenza in Gambia, inoltre la società, appresa la circostanza che il calciatore, senza attendere il transfert dalla federazione estera, aveva contratto tesseramento con altra società, aveva contattato tramite whatsapp un dirigente della società gambiana che si era detto meravigliato della circostanza che il calciatore potesse aver contratto il tesseramento senza il transfert della federazione del Gambia. A sostegno della tesi difensiva allegava in copia sia l’olografo del calciatore che copia della conversazione intercorsa, in lingua inglese, con Sadibou Kamaso, rilevata con screenshot da un telefono cellulare. La Corte, ritenendo che le deduzioni della reclamante fossero sostenute da un principio di prova scritta, interessava l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. per conoscere se all’atto del tesseramento del calciatore, che aveva dichiarato di non essere stato mai tesserato all’estero ed aveva ottenuto lo status di dilettante straniero mai tesserato, fossero state richieste le usuali informazioni alla federazione del paese di provenienza. L’Ufficio Tesseramenti in data 20-11-2018 faceva pervenire nota con la quale confermava di aver trasmesso la richiesta di informazioni alla federazione del Gambia con mail del 3 agosto 2018 ma di non aver ricevuto, ad oggi, alcuna risposta. Alla nota l’Ufficio allegava copia della mail trasmessa e del rapporto di ricevimento della stessa da parte del destinatario. La Corte, ritenuta la documentazione in atti ed esperiti ulteriori accertamenti, forzatamente limitati in virtù dei ristretti poteri di indagine del Collegio, ritiene che le modalità del tesseramento vadano approfondite essendovi fondato sospetto che il calciatore in questione fosse in realtà già tesserato per una società di prima divisione della Federazione del Gambia. Infatti dal presunto autografo allegato in atti risulterebbe che il calciatore Sey fosse tesserato con la società F.C. Hawks di Banjul. Azionando il motore di ricerca Google si è rilevato immediatamente che tale società è esistente e partecipa a tutte e tre le divisioni della Federazione del Gambia, non solo ma il segretario generale risulta essere proprio il Sig. Sadibou Kamaso che apparirebbe essere l’interlocutore del dirigente della reclamante nella conversazione whatsapp prodotta in atti. Consultando il profilo facebook della società F.C. Hawks, da un post pubblicato il 20 agosto 2018, si apprende che il Sig. Sadibou Kamaso è stato cooptato quale componente nell’esecutivo della Federazione del Gambia. Inoltre dal sito ufficiale della CAF (Confederazione delle Federazioni Africane) risulta che l’indirizzo mail della Federazione del Gambia, a seguito del cambio di denominazione della stessa, è info@gff.gm che è diverso da quello a cui sono state richieste le informazioni, inevase, dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. . Vi è quindi necessità di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè accerti, tramite audizione diretta del calciatore, se il presunto autografo prodotto dalla società reclamante sia effettivamente proveniente dallo stesso e se confermi la circostanza, ivi indicata, del precedente tesseramento con la società F.C. Hawks di Banjul, accerti altresì, tramite contatto diretto con la Federazione del Gambia, utilizzando i contatti ufficiali riportati nel sito della CAF, se il calciatore in questione risulti essere stato tesserato con la società Hawks o con altra società affiliata alla stessa federazione e tenti altresì di contattare la società F.C. Hawks od il Sig. Sadibou Kamaso, utilizzando anche i contatti prodotti dalla società reclamante, per acquisire tutte le informazioni utili sull’eventuale precedente tesseramento del calciatore con detta società. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, vista la documentazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito.

 

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