C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 14/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SEMPIONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO LORENZO FINO AL 15/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 LND DELL’8/11/2018 (Gara: SEMPIONE CALCIO – ARCINAZZO ROMANO del 2/11/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SEMPIONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO LORENZO FINO AL 15/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 LND DELL’8/11/2018 (Gara: SEMPIONE CALCIO – ARCINAZZO ROMANO del 2/11/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce delle seguenti considerazioni: l’impatto tra il calciatore Lorenzo Di Mario e l’avversario, che ha provocato la ferita a carico di quest’ultimo, sarebbe stato causato da un movimento imprudente, ma certamente non volontario o doloso; la stretta di mano vigorosa e le espressioni rivolte all’Arbitro dopo l’espulsione costituirebbero soltanto un comportamento irrispettoso e scorretto, ma sicuramente non violento o minaccioso. Nel rapporto di gara l’Arbitro ha descritto in maniera dettagliata e precisa i comportamenti posti in essere dal calciatore Di Mario, il quale dopo un fallo, “per reazione contro un avversario” lo colpiva con un calcio al sopracciglio, procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue, che impediva allo stesso giocatore di proseguire la gara. Il Di Mario dopo l’espulsione rivolgeva una espressione offensiva all’Arbitro, stringendogli poi la mano a lungo e con forza, procurandogli un lieve dolore.

Esaminata la dinamica dei fatti, questa Corte giudica intenzionale il gesto compiuto “per reazione” dal calciatore Di Mario nei confronti dell’avversario; gesto violento e particolarmente grave e pericoloso per le conseguenza fisiche causate dal calcio al sopracciglio. Quanto poi al comportamento posto in essere dopo l’espulsione, va considerato senz’altro offensivo l’epiteto rivolto al Direttore di gara, e andrà parimenti censurato e sanzionato il gesto dello stesso calciatore, che prima di lasciare il terreno di gioco, salutava l’Arbitro stringendogli la mano con estremo vigore e a lungo, con atteggiamento ironico e di sfida. Escluso tuttavia che a tale gesto, se pur invasivo, possa attribuirsi un intento di violenza o di minaccia, questa Corte, valutato quindi il comportamento del giocatore, ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per simili fattispecie. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DI MARIO Lorenzo al 31/01/2019. La tassa reclamo va restituita.

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