C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 199 del 14/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LICENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOSCATELLI PIERLUIGI FINO AL 21/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 30/11/2018 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – LICENZA del 28/11/2018 – Coppa Italia Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LICENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOSCATELLI PIERLUIGI FINO AL 21/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 30/11/2018 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – LICENZA del 28/11/2018 – Coppa Italia Promozione)
Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società A.S.D. Licenza, ha richiesto la revoca e/o la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di Primo Grado al Sig. Moscatelli Pierluigi, deducendo che lo stesso non voleva provocare i tifosi del Tivoli, ma bensì stava esclusivamente esultando con i propi tifosi, posizionati sulle tribune; Esaminati gli atti ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento non idoneo del calciatore Moscatelli, nei confronti della tifoseria opposta; Considerando che, gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'Art.35 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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