C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 21/12/2018 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell’11/11/2018 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.198 del 14/12/2018

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018 (Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB – ATLETICO TORRENOVA 1986 dell’11/11/2018 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.198 del 14/12/2018

Il Giudice Sportivo competente irrogava con il comunicato ricordato in epigrafe alla società ed ai tesserati della società Virtus Olimpia SB le seguenti sanzioni; ammenda di euro 5.000,00, penalizzazione di 5 punti in classifica e disputa delle gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31-5-2019; inibizione al dirigente Corsi Luciano fino al 31-3-2019; squalifica per cinque gare effettive al calciatore De Palma Manuel e per tre gare effettive al calciatore Pasquetto Fabrizio. Nel comunicato il Giudice evidenziava che, secondo quanto riportato nel referto arbitrale e nel rapporto degli Assistenti, alla fine del primo tempo una persona riconducibile alla società sostava nella zona antistante gli spogliatoi indebitamente ed al termine della gara partecipava all’aggressione nei confronti dell’Arbitro; propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale gravi offese e minacce; a fine gara l’Arbitro nel fare rientro negli spogliatoi notava che il cancello che separa l’area riservata ai tesserati e la tribuna era aperto; da detto cancello entravano tre soggetti che si mescolavano tra i calciatori e dirigenti, uno degli intrusi colpiva violentemente l’Arbitro all’altezza dello zigomo facendolo barcollare, immediatamente dopo l’Arbitro veniva colpito con un altro schiaffo che gli faceva perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra, battendo la testa e perdendo i sensi; l’assistente arbitrale n. 2 a fine gara notava due individui intenti a scavalcare il cancello che divideva l’area degli spogliatoi dalla tribuna, detti individui avvicinavano l’Arbitro colpendolo con due forti schiaffi, l’Arbitro cadeva in terra a peso morto battendo la nuca ed accusando una copiosa fuoriuscita di sangue, i due aggressori si dileguavano precipitosamente; l’assistente arbitrale n. 1 riferisce di aver visto numerosi tifosi che tentavano di sfondare il cancello che era chiuso con una catena e lucchetto; all’interno degli spogliatoi sostavano estranei, riconducibili alla società di casa, che tenevano un comportamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria; l’Arbitro veniva soccorso dal massaggiatore dell’Atletico Torrenova e poi veniva trasferito con un’ambulanza al Policlinico Umberto I dove rimaneva ricoverato fino al 23-11-2018 con diagnosi di trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale, fronte olfattoria con notevole prevalenza sinistra, con raccolta ematica di 3 cm, prognosi di giorni 60. Nei confronti del dirigente Corsi irrogava la sanzione descritta in premessa per aver minacciato gravemente la terna arbitrale a fine gara e per mancata assistenza dell’Arbitro, nei confronti del tesserato De Palma, già espulso dal campo, perché teneva a fine gara un comportamento intimidatorio nei confronti della terna arbitrale che minacciava gravemente e per mancata assistenza dell’Arbitro a fine gara, nei confronti del calciatore Pasquaetto, espulso dal campo per proteste, rivolgeva ad un assistente gravi minacce a fine gara. La società reclamante con articolato gravame ha rilevato come alla società non potesse essere riferita alcuna responsabilità per il comportamento criminale di due estranei, non ancora identificati, che si erano introdotti in campo repentinamente scavalcando la recinzione, non dando modo ad alcuno di poter mettere in atto alcun provvedimento di tutela dell’Arbitro; contestava che uno degli aggressori fosse riconducibile alla società né che lo stesso avesse sostato nel primo tempo nel recinto degli spogliatoi, evidenziava che il Presidente della società si era adoperato prima dell’aggressione per calmare gli animi esarcebati degli spettatori; evidenziava di aver prestato tutta l’assistenza possibile nella circostanza e di aver collaborato con gli inquirenti per il rintraccio degli aggressori. In relazione alle sanzioni a carico dei tesserati, per quanto attiene la posizione del dirigente Corsi, ammette un comportamento minaccioso ma mai violento, mentre per i due calciatori si evidenzierebbe un comportamento solo velatamente minaccioso e, per quanto attiene il Di Palma non aveva il compito, per la sua funzione di capitano, di tutelare il direttore di gara nei confronti di estranei aggressori, essendo responsabile solo per il comportamento dei suoi compagni di squadra. La Corte, rilevati gli elementi a disposizione, rappresentati esclusivamente dal rapporto arbitrale e degli assistenti arbitrali, ritiene di poter esaminare immediatamente, anche per emanare una decisione avente pratica efficacia, la posizione dei due calciatori squalificati. Nel merito va confermata la squalifica del calciatore Pasquetto che veniva espulso dal campo per proteste nei confronti dell’Arbitro e poi minacciava gravemente un Assistente arbitrale. Può essere invece lievemente ridotta la squalifica del calciatore De Palma in quanto, anche aderendo alla pertinente osservazione della reclamante, non può essere addebitata allo stesso alcuna omissione nei confronti delle intemperanze dei sostenitori in quanto il capitano è responsabile della disciplina in campo dei propri compagni di squadra e non dei dirigenti od ancor peggio dei sostenitori. Per quanto riguarda invece le sanzioni a carico della società e del dirigente accompagnatore Corsi, va disposto un approfondimento istruttorio. Non vi è dubbio che l’aggressione violenta, proditoria e che ha prodotto conseguenze gravissime e quasi letali, debba essere addebitata a sostenitori, sinora rimasti senza nome, della società di casa, considerando che, come conferma la stessa reclamante, era il pubblico di casa a lamentarsi della conduzione arbitrale e del risultato della gara, tanto da aver messo in atto intemperanze verbali per tutto il secondo tempo, rendendo necessario un intervento diretto a calmare gli animi del suo presidente. Ciò non di meno non si può fare a meno di rilevare come la circostanza dell’apertura o meno del cancello che separa la zona degli spogliatoi dalle tribune, sia determinante in termini di valutazione della responsabilità della società di casa. Non vi è dubbio che, date le circostanze in cui ci si trovava al termine dell’incontro, la società di casa avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure idonee a reprimere eventuali gesti inconsulti dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale, ed in via prioritaria avrebbe dovuto curare la chiusura dei cancelli della zona degli spogliatoi per impedire ad eventuali malintenzionati di accedervi con facilità. Sul punto il referto arbitrale e quello dei due assistenti divergono nettamente in quanto l’Arbitro riferisce che il cancello era aperto mentre i due assistenti affermano con sicurezza che fosse chiuso, tanto è vero che l’assistente che è uscito per primo dal terreno di gioco riferisce di aver visto distintamente i due aggressori scavalcare il cancello mentre l’altro afferma che il cancello era chiuso con una catena ed un lucchetto e veniva spinto con violenza da alcuni tifosi che tentavano di entrare nell’area interdetta al pubblico. Va aggiunto che il direttore di gara è svenuto dopo l’aggressione ed è rimasto un lasso di tempo apprezzabile senza conoscenza, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato per tredici giorni e lui stesso si è riservato, proprio per le condizioni appena descritte, di inviare ulteriori supplementi di rapporto. La Corte ritiene quindi imprescindibile accertare la circostanza dell’apertura o meno del cancello sopra descritto ritenendo che una graduazione delle sanzioni, in senso migliorativo o peggiorativo, non possa prescindere dall’accertamento di questa circostanza. In tal senso deve quindi delegarsi la Procura Federale che, utilizzando i più ampi poteri a sua disposizione, ivi compresa la possibilità di attingere al rapporto di Polizia Giudiziaria, dovrà accertare, ove possibile, in che modo siano penetrati gli aggressori del direttore di gara nel recinto degli spogliatoi e se siano stati, eventualmente, identificati tramite le indagini di Polizia espletate a seguito del fatto-reato commesso.

L’accoglimento del reclamo in relazione alla posizione del calciatore De Palma comporta la restituzione della tassa. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale DELIBERA Di confermare la squalifica a carico del calciatore PASQUETTO Fabrizio. Di ridurre la squalifica a carico del calciatore DE PALMA Daniel a 4 gare. Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alle restanti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.

 

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