C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 04/01/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATALANO STEFANO, CIRILLI SIMONE E D’ALESSANDRO MAURIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018 (Gara: DINAMO ROMA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.198 del 14/12/2018

 

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATALANO STEFANO, CIRILLI SIMONE E D’ALESSANDRO MAURIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018 (Gara: DINAMO ROMA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.198 del 14/12/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Dinamo Roma proponeva reclamo avversa le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe. In via preliminare è opportuno evidenziare che l’atto difensivo della Dinamo Roma risulta inammissibile relativamente alla sanzione della perdita della gara in quanto ai sensi dell’art. 46 del CGS in quanto la società reclamante non ha provveduto ad inviare il reclamo all’altra società coinvolta. Risulta altresì inammissibile anche il punto relativo alle sanzioni inflitte ai calciatori in quanto ai sensi dell’art. 45 del CGS non sono impugnabili le squalifiche a carico di calciatori fino a due giornate. Pertanto il reclamo della Dinamo Roma verrà esaminato nel merito esclusivamente per la sanzione della ammenda di € 150,00. La società reclamante sul punto sottolinea che non sussistevano motivi tali da giustificare una tale ammenda in quanto tutti i dirigenti presenti al campo ed in lista gara nonché il pubblico presente non ha posto in essere o tentato di porre in essere comportamenti meritevoli di sanzione, specificando altresì come invece tutto si sia svolto nella massima serenità e collaborazione.

La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo ritiene che l’ammenda debba essere depennata in quanto non sussitono i presupposti per essere applicata. Il direttore di gara nel proprio referto non ha segnalato nulla a carico di dirigenti e pubblico che possa giustificare l’adozione di un tale provvedimento. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori CATALANO Stefano, CIRILLI Simone e D’ALESSANDRO Maurizio, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il reclamo, depennando l’ammenda di Euro 150,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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