C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 04/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI LEONARDO FINO AL 10/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 C5 DEL 5/12/2018 (Gara: REAL PALOMBARA 1923 – EPIRO CALCIO A 5 del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL PALOMBARA 1923 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ANGELINI LEONARDO FINO AL 10/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 C5 DEL 5/12/2018 (Gara: REAL PALOMBARA 1923 – EPIRO CALCIO A 5 del 24/11/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società A.S.D. Real Palombara 1923 reclama le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 51 del 05/12/2018; esaminati gli atti ufficiali; considerato che non possono ritenersi assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno dell’invocato annullamento e/o riduzione delle sanzioni inflitte alla società Real Palombara 1923. In effetti, dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – emerge una versione dei fatti che smentisce pienamente la ricostruzione fattuale fornita dalla reclamante. Il rapporto del Direttore di gara dà, infatti, conto delle offese e degli insulti a sfondo razziale rivolti dal pubblico di casa all’indirizzo dell’Arbitro, con la conseguenza che appare del tutto congrua l’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla Società Real Palombara per la condotta discriminatoria posta in essere. Parimenti congrua risulta, altresì, l’inibizione fino al 10.01.2019 irrogata nei confronti del Dirigente Sig. Angelini Leonardo, per non aver quest’ultimo attuato le misure atte ad evitare che alcuni tifosi della squadra ospitante accedessero nella zona antistante gli spogliatoi e ponessero, così, in essere, nei confronti dell’Arbitro, ulteriori insulti ed atteggiamenti intimidatori.

Tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.

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