C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 250 del 18/01/2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA (A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 21/12/2018 (Gara: CORI MONTILEPINI – VIRTUS CAMPO DI CARNE del 16/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

RICORSO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA (A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 21/12/2018 (Gara: CORI MONTILEPINI – VIRTUS CAMPO DI CARNE del 16/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

Il calciatore Andrea Cirilli impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, per aver, al termine della partita, offeso un dirigente della squadra avversaria, provocando una rissa tra tesserati di entrambe le squadre ed aver, successivamente, reiterato le offese all’indirizzo dello stesso. A sostegno della propria tesi difensiva il reclamante escludeva sia di aver provocato la rissa, sia di aver offeso il dirigente della squadra ospitante, ma riconosceva, unicamente, di essersi rivolto in modo deciso verso quest’ultimo; (il reclamante) chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter ridurre la sanzione. Infatti dal referto arbitrale e suo supplemento emerge che il calciatore Andrea Cirilli, immediatamente dopo il fischio finale della gara, iniziava a minacciare pesantemente un dirigente della Società Cori Montilepini (Magliozzi Amerigo); al contempo, cercava di togliersi la maglia ma veniva allontanato dalla calca di calciatori che si era, nel frattempo, formata; infine, giunto davanti allo spogliatoio della squadra ospitata, veniva, nuovamente a contatto con il dirigente di cui sopra e gli rivolgeva frasi offensive. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

 

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