C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 250 del 18/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAINA LORENZO FINO AL 25/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 13/12/2018 (Gara: LEOCON – VIGOR PERCONTI dell’8/12/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAINA LORENZO FINO AL 25/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 13/12/2018 (Gara: LEOCON – VIGOR PERCONTI dell’8/12/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene eccessive le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce di una più approfondita valutazione dei fatti. In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativo all’allenatore Delle Fratte Matteo, in quanto, ai sensi dell’art. 45 cpv.3 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili le squalifiche per i tecnici fino a un mese. Per quanto concerne la sanzione a carico del calciatore Faina Lorenzo, questa Corte ritiene di rivisitare parzialmente la stessa, dal momento che, dopo il provvedimento di espulsione per aver spinto con forza un avversario facendolo cadere a terra, lo stesso calciatore ha rivolto un’espressione offensiva all’Arbitro, ma in effetti senza accompagnare l’insulto con alcun gesto o atteggiamento di natura realmente minacciosa. La sanzione andrà quindi ridotta, come da dispositivo, anche allo scopo di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Per gli stessi motivi andrà parimenti ridotta l’ammenda a carico della Soc. Vigor Perconti per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori, i quali durante l’incontro hanno rivolto ripetuti insulti all’Arbitro, ma senza alcun atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso, grazie anche alla presenza della Forza Pubblica intervenuta a scopo precauzionale. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore DELLE FRATTE Matteo, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il ricorso, riducendo l’ammenda ad euro 100,00 nonché la squalifica a carico del calciatore FAINA Lorenzo all’11/01/2019. La tassa reclamo va restituita.

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