C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 250 del 18/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 29/11/2018 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 25/11/2018 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 29/11/2018 (Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 25/11/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/12/2018

La società Tormarancio ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe. Il Giudice di prime cure aveva comminato le sanzioni sopra esposte a seguito di quanto riportato nel referto di gara ove l’Arbitro aveva riferito che al 45’ del primo tempo aveva allontanato il dirigente accompagnatore ufficiale della società Tormarancio, Binetti Marco, in quanto aveva aperto il portafoglio ed aveva estratto una banconota sventolandola e ripetendo più volte “vieni a prenderla”, al termine del primo tempo l’allenatore (presumibilmente del Tormarancio anche se non indicata l’appartenenza nel referto) correva verso il direttore di gara con tono minaccioso e gli diceva “stai attento a te”, veniva allontanato dai dirigenti ospiti e l’Arbitro poteva quindi rientrare negli spogliatoi; qui giunto trovava il proprio borsone aperto ed il proprio cellulare rotto; precisava inoltre di aver lasciato la chiave dello spogliatoi al custode del campo che lo aveva fissato intensamente all’uscita dal campo; riteneva quindi di sospendere la gara ed utilizzava il cellulare del dirigente della squadra ospitata per chiamare la forza pubblica. La reclamante sostiene che, alla luce di quanto descritto nel referto di gara, non sussistevano le condizioni per interrompere la gara in quanto non vi era alcun concreto pericolo per il direttore di gara, né poteva giustificare tale decisione la rottura del cellulare ad opera di ignoti, anche se, in carenza di effrazione, il gesto poteva essere presuntivamente addebitato alla responsabilità del custode del campo che, detenendo la chiave dello spogliatoio, si era assunto anche l’obbligo di custodia degli effetti personali dell’Arbitro; custode del campo che è un soggetto totalmente estraneo alla società che non è proprietaria dell’impianto di gioco. Nel corso della audizione diretta presso la Corte la società faceva altresì presente con estremo disappunto che già il giorno successivo alla gara sul quotidiano “Corriere dello Sport” era stata riportata la narrazione dei fatti accaduti con espressioni chiaramente mutuate dal referto di gara, ancor prima che lo stesso fosse venuto all’esame del Giudice di Primo Grado e con una esposizione assai negativa per l’immagine della società. Il reclamo è fondato. In effetti al termine del primo tempo non erano avvenuti fatti disciplinari di particolare rilevanza in quanto il comportamento del dirigente accompagnatore Binetti può essere ricondotto ad un atteggiamento irriguardoso mentre quello dell’allenatore Siligardi può essere considerato genericamente minaccioso, di talchè il Giudice di primo grado ha adottato nei loro confronti sanzioni contenute, né può essere considerato determinante l’episodio relativo al danneggiamento del cellulare, in quanto il responsabile, quantomeno in termini di responsabilità per le cose in custodia, era facilmente individuabile ed, in ogni caso, sarebbe stato possibile per l’arbitro trattenere la chiave dello spogliatoio evitando ulteriori inconvenienti e, comunque, era nel frattempo arrivato un altro collega che doveva dirigere la partita successiva ed aveva quindi preso possesso del medesimo spogliatoio. La decisione di sospendere la gara è quindi immotivata e ne va disposta la ripetizione. Va invece confermata l’ammenda comminata in quanto la sanzione è adeguata a quanto riportato nel referto. Appare altresì giustificata la doglianza relativa alla impropria diffusione del contenuto del rapporto di gara alla stampa. La pubblicazione del quotidiano del 26 novembre 2018 dimostra come già nella serata della domenica 25 novembre, data in cui alle ore 11,00 si è disputata la gara, le notizie siano pervenute nella sfera di conoscenza del giornalista che lo ha redatto. Poiché è noto che il Comitato Regionale nella giornata di domenica è chiuso ed i referti vengono letti solo nella mattinata del lunedì, è evidente che la propalazione di notizie assai particolareggiate contenute nel referto di gara, deve essersi determinata altrove e comunque da parte di tesserati o strutture federali. Il fatto è di estrema gravità in quanto il referto di gara, per la sua naturale destinazione all’applicazione di sanzioni disciplinari, deve essere conosciuto in prime cure, in via esclusiva, dagli Organi della Giustizia Sportiva ed in secondo grado solo dalle parti del contraddittorio se instaurato, ovvero dalla sola reclamante. Va quindi disposta una indagine da parte della Procura Federale per accertare se l’arbitro od altri tesserati abbiano fornito al giornalista il contenuto del referto di gara e quindi le notizie riportate nell’articolo di pagina 45 del Corriere dello Sport – Stadio di lunedì 26 novembre 2018 con il titolo “Arbitri a Roma c’è un altro caso” riservando all’esito l’adozione dei provvedimenti più opportuni da parte della stessa Procura in funzione requirente. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando, altresì la rimanente decisione impugnata. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le indagini di cui in motivazione. La tassa reclamo va restituita

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it