C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 25/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.112 LND DEL 24/10/2018 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CAMPUS EUR 1960 del 20/10/2018 – Campionato Juniores Under 19 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.112 LND DEL 24/10/2018 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CAMPUS EUR 1960 del 20/10/2018 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.233 dell’11/01/2019

La società Montespaccato ha impugnato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe con le quali era stata comminata a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 400,00. Nelle motivazioni il Giudice di prime cure rilevava che la gara era stata sospesa al 49’ del secondo tempo sul punteggio di 2 a 2 in quanto il direttore di gara avrebbe dovuto procedere all’espulsione di cinque calciatori della società Montespaccato a cui soprassedeva per tutelare la propria incolumità, inoltre mentre il direttore di gara lasciava l’impianto sportivo veniva fatto oggetto di insulti e minacce. Avverso tale decisione reclama la società Montespaccato che contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di Gara nel referto e, comunque, l’assoluta inverosimiglianza del fatto che nel corso della rissa accesasi sul terreno di gioco l’Arbitro abbia riconosciuto solo calciatori della reclamante e non i corissanti. Chiede quindi l’omologazione del risultato acquisito sul campo ed una congrua riduzione dell’ammenda comminata. La Corte ha ritenuto di ascoltare a supplemento il Direttore di Gara che ha meglio precisato gli occorsi. In particolare l’Arbitro ha precisato che mentre stava recandosi già con il cartellino rosso in mano per sanzionare il calciatore del Montespaccato Virgili veniva insultato da un altro calciatore della medesima società Adami, un attimo prima di comminare entrambi le espulsioni, si avvedeva che alcuni calciatori del Montespaccato si erano portati nei pressi dei calciatori del Campus Eur che festeggiavano per una segnatura; si accendeva quindi una rissa generale nella quale riconosceva con certezza altri tre calciatori del Montespaccato, Pascoli, Lanzi e Strappetti ed a quel punto riteneva conclusa la gara emettendo il triplice fischio, la rissa però non si arrestava e proseguiva per almeno dieci minuti sino a quando i calciatori della squadra di casa veniva sospinti a forza negli spogliatoi dai propri dirigenti. A fronte di questa ricostruzione si può ricavare con certezza che l’individuazione dei tre calciatori del Montespaccato è avvenuta nel corso di una rissa generale che non si è arrestata prima della decisione dell’Arbitro di considerare la gara conclusa, rissa che è proseguita per almeno dieci minuti prima che venissero separati i contendenti. La sospensione della gara va quindi ricercata non nella carenza di calciatori dalla società Montespaccato, in presenza delle cinque espulsioni comminate ma non notificate, ma nella persistenza di una rissa generale che si è protratta per oltre dieci minuti e che non si era conclusa nel momento in cui l’Arbitro ha ritenuto di considerare la gara definitivamente sospesa. La virulenza della colluttazione, la sua durata e la presenza di un clima obiettivamente incompatibile con la prosecuzione della gara fanno ritenere la sospensione opportuna e motivata ma la causa va ricercata non nella carenza del minimo legale di calciatori di una delle due squadre, ma nel verificarsi di un avvenimento che ha reso impossibile la prosecuzione e la cui origine va addebitata ad entrambe le società. Va ricordato infatti che in presenza di una rissa che coinvolga calciatori di entrambe le squadre non ha rilievo a chi vada addebitata l’origine della colluttazione generale essendo comunque la sospensione della gara responsabilità di entrambi le fazioni in lotta. La decisione del Giudice Sportivo va quindi annullata in toto in quanto frutto di una ricostruzione lacunosa del direttore di gara nel primo referto e vanno trasmessi gli atti per un nuovo esame al Giudice di primo grado, in quanto l’adozione dei provvedimenti conseguenti anche a carico del Campus Eur da parte della Corte in questa sede priverebbe la stessa società di un grado di Giudizio, affinchè commini ad entrambi le società i provvedimenti conseguenti ed opportuni per la responsabilità comune nella sospensione della gara. Tutto ciò presso la Corte Sportiva d’Appello territoriale, DELIBERA Di respingere il ricorso e, nel contempo, di annulare la decisione impugnata, trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo competente, per un nuovo esame di merito in ordine all’esito della gara. La tassa reclamo va incamerata.

 

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