C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 01/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA BASSIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANTOCCHI GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: POLISPORTIVA BASSIANO – NUOVO COS LATINA del 6/01/2019 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA BASSIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANTOCCHI GIUSEPPE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: POLISPORTIVA BASSIANO – NUOVO COS LATINA del 6/01/2019 – Campionato di Prima Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

La A.S.D. Polisportiva Bassiano impugnava davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, il proprio calciatore Antiocchi Giuseppe, per aver insultato l’arbitro, dopo essere stato espulso per fallo di gioco; nel mentre veniva allontanato dal capitano della squadra, reiterava le offese all’indirizzo del direttore di gara. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante escludeva che il predetto calciatore avesse compiuto atti di violenza o minacce verso l’arbitro, ma riconosceva, unicamente, che quest’ultimo si fosse rivolto verso il direttore di gara in modo scomposto; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica, anche in considerazione del “curriculum calcistico immacolato” del Sig. Antiocchi. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società, non ritiene di poter ridurre la sanzione. Infatti dal referto arbitrale emerge che il calciatore Giuseppe Antiocchi, al 46° della prima frazione di gioco, dopo che era stato, precedentemente, ammonito, veniva espulso per fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava all’arbitro e gli urlava ripetute offese ed ingiurie; veniva allontanato sia dal capitano della propria squadra, che dagli altri compagni; nel mentre abbandonava il terreno di gioco continuava ad insultare il direttore di gara. Alla luce di ciò , la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua, mentre non hanno fondamento le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella propria memoria difensiva. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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