C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 299 del 15/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. AURORA VITERBO S.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TONNICCHI ALESSIO FINO AL 21/03/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORRADINI MATTIA PER 10 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 20/12/2018 (Gara: AURORA VITERBO – VIRTUS MARTA del 15/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. AURORA VITERBO S.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TONNICCHI ALESSIO FINO AL 21/03/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORRADINI MATTIA PER 10 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 20/12/2018 (Gara: AURORA VITERBO – VIRTUS MARTA del 15/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.259 del 25/01/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società Aurora Viterbo proponeva reclamo avversa le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe. La società ricorrente basa essenzialmente il proprio scritto difensivo sulla sua storia recente caratterizzata da disciplina, correttezza e spirito di accoglienza nei confronti di ragazzi extra comunitari che in gran numero vengono accolti nelle proprie file. Quanto in precedenza per giustificare il comportamento dei due propri tesserati sanzionati dal Giudice Sportivo per aver rivolto ingiurie di stampo razzista al direttore di gara in occasione della partita in esame. Inoltre, per quanto concerne l’ammenda inflitta alla società reclamante viene evidenziato come il Presidente in persona si sia adoperato prontamente per salvaguardare l’incolumità del direttore di gara. Nel reclamo, inoltre, viene sottolineato che l’arbitro al momento del rientro negli spogliatoi, mentre veniva accerchiato, non identificava nessun tesserato dell’Aurora Viterbo annottando solamente che i partecipanti alle proteste indossavano un giubbotto con il logo ed i colori dell’Aurora Viterbo.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale, il reclamo ed udita la società reclamante ritiene che le sanzioni inflitte ai calciatori Tonicchi e Corradini siano congrue e vadano confermate in quanto il comportamento tenuto da entrambi i calciatori oltre ad essere grave è stato reiterato e minaccioso. Sul punto peraltro la società nel proprio scritto difensivo non prende posizione limitandosi a illustrare il loro impegno in campo sociale. Per quanto concerne l’ammenda, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridotta alla luce del comportamento tenuto dal dirigente dell’Aurora attivatosi prontamente al fine di accompagnare il direttore di gara negli spogliatoi. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad euro 500,00, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.

 

 

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