C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 309 del 22/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL’11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL’11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell’1/02/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ASSISTENTE ARBITRO SPAZIANI MARIO FINO AL 15/04/2019, A CARICO DEL MASSAGGIATORE NAVARRA MARCO FINO AL 22/02/2019, A CARICO DEL CALCIATORE ANCINELLI SEBASTIANO FINO ALL’11/01/2021, A CARICO DEL CALCIATORE CALICIOTTI LUCA FINO ALL’11/01/2021 E A CARICO DEL CALCIATORE VALERI ALESSANDRO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 LND DEL 10/01/2019 (Gara: VIS SGURGOLA CALCIO – COLLE DI FUORI del 5/01/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.269 dell’1/02/2019

La reclamante ha impugnato la richiamata delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato all’assistente dell’arbitro Spaziani Mario la squalifica fino al 15/04/2019, al massaggiatore Navarra Marco la squalifica sino al 22/02/2019, ed ai calciatori Ancinelli Sebastiano e Caliciotti Luca la squalifica fino all’11/01/2021. Sostiene, la reclamante, che il referto arbitrale sia assolutamente non rispondente alla realtà dei fatti in quanto al termine della gara non vi sarebbe stato altro che una accesa protesta nei confronti della decisione dell’arbitro di fischiare la fine dell’incontro invece che un evidente calcio di rigore. Non vi sarebbe stata alcuna aggressione al direttore di gara e gli unici episodi di contestazione verbale sono avvenuti a seguito dell’inopportuno intervento del padre dell’Arbitro che sarebbe trasceso con alcuni dirigenti e tesserati presenti nello spazio antistante lo spogliatoio. Sentito l’Arbitro direttamente dalla Corte, questi ha confermato puntualmente e con dovizia di particolari gli accadimenti da cui è originato anche un accertamento presso una struttura ospedaliera con conseguente prognosi di giorni 12 s.c..

Visti gli atti di gara, fonte di prova primaria, questa Corte, dopo aver altresì sentito attentamente la reclamantente, ritiene che il ricorso possa essere accolto solo per quanto attiene alla sanzione irrogata al calciatore Caliciotti, in considerazione dell’offensività potenziale del gesto a lui ascrivibile e della particolare condizione soggettiva in cui si trovava in quanto stordito per aver incocciato sul palo della porta. Nel resto le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado sono congrue e proporzionate agli addebiti avanzati e non trovano possibilità di riduzione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CALICIOTTI Luca all’11/01/2020 confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate. Le motivazioni relative alla squalifica a carico del calciatore VALERI Alessandro sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.286 del 2/02/2019. La tassa reclamo va restituita.

 

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