C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 01/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL BALDUINA SPORTING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 C5 DEL 25/01/2019 (Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – SPORTING CLUB MARCONI del 15/12/2018 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSDARL BALDUINA SPORTING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 C5 DEL 25/01/2019 (Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – SPORTING CLUB MARCONI del 15/12/2018 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell’8/02/2019

La società SSDARL Balduina Sporting Club, ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, con le quali le era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di € 100,00 per aver fatto disputare alla gara in posizione irregolare il calciatore Azzari Filippo che, alla data di disputa della gara, non aveva ancora perfezionato il tesseramento con la reclamante, tesseramento che, secondo quanto emerso dall’accertamento effettuato presso il competente ufficio tesseramento, avrebbe avuto decorrenza dal 18/12/2018. Avverso tale decisione ricorre la società Balduina Sporting Club, deducendo di aver inoltrato la richiesta di tesseramento del calciatore in questione il 14/12/2018, in quanto lo stesso figurava tra i calciatori inseriti in lista di svincolo nel periodo 1-14 dicembre 2018 e quindi si trovava alla data del 15/12/2018 in posizione perfettamente regolare. Chiede quindi la revoca della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito sul campo. Il reclamo non è fondato con le seguenti precisazioni. In effetti la decorrenza del tesseramento del calciatore va fissata nel 15/12/2018 e non, come sostenuto dalla società, al 14/12/2018, e nemmeno come esposto nella decisione impugnata al 18/12/2018. Infatti, il calciatore Azzari risultava tesserato con altra società che lo ha collocato in lista di svincolo nel periodo 1-14 dicembre 2018. Tali calciatori potevano essere tesserati da una nuova società a partire dal 15/12/2018 e quindi da tale data decorre il tesseramento anche se, come nella specie, inoltrato precedentemente. In tal senso, è chiarissima la disposizione riportata nel comunicato ufficiale 167 del 28/11/2018, riportata nello stesso ricorso, che prescrive appunto che i calciatori possono essere inseriti nella lista di svincolo dall’1 al 14 dicembre, e ritesserati a partire dal 15/12/2018. Ciò detto, il calciatore in questione, in forza delle disposizioni portate dall’articolo 39 e 61 delle NOIF, ha acquisito il tesseramento in data 15/12/2018 ed avrebbe potuto giocare a partire dal 16/12/2018, giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento, e quindi si trovava in posizione irregolare il 15/12/2018, data di disputa della gara. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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